Illegittima la demolizione di manufatti non coperti da condono edilizio (TAR Lazio n. 13223 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pendenza di una domanda di condono edilizio non è di per sé ostativa all’adozione di un provvedimento repressivo di demolizione, qualora l’istanza di sanatoria non risulti riferibile al manufatto specificamente sanzionato, come accertato dall’Amministrazione attraverso un’istruttoria che esclude la corrispondenza tra l’opera abusiva e quella oggetto della richiesta.
La natura prefabbricata di un manufatto non lo esime dall’obbligo del permesso di costruire, dovendosi valutare la natura dell’opera con riferimento all’uso cui è destinata: sono irrilevanti i materiali impiegati quando l’opera sia stabilmente collocata e idonea a soddisfare esigenze permanenti, non meramente contingenti.
La strumentalità di un manufatto all’attività imprenditoriale non elide l’obbligo di acquisire i prescritti titoli abilitativi, inclusa l’autorizzazione paesaggistica per aree vincolate e la denuncia al Genio Civile in zona sismica.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un fondo in Roma, impugnava l’ordinanza di demolizione emessa dal Comune per la realizzazione di un manufatto in muratura, un prefabbricato destinato a ricovero autoclave, due rimorchi e un cassone di autocarro. L’interessato affermava che il manufatto principale era coperto da una domanda di condono presentata nel 1986 e non definita, che i lavori successivi all’acquisto avevano natura manutentiva e che i mezzi erano strumentali all’attività d’impresa.
Il Comune contestava l’assenza del permesso di costruire, dell’autorizzazione paesaggistica e della denuncia al Genio Civile, trattandosi di area vincolata. Il ricorrente deduceva anche la violazione del legittimo affidamento, confidando nella pendenza della sanatoria.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, accertando che la domanda di condono prot. 86/12116 non era riferibile al manufatto oggetto del giudizio. Dalla documentazione prodotta dalla società in house risultava che l’istanza riguardava altri immobili e che il richiedente non era nemmeno il proprietario dell’opera sanzionata. Inoltre, la domanda risultava destinataria di un preavviso di rigetto per mancata documentazione.
Le foto aeree dimostravano che il fabbricato preesistente era stato demolito già nel 2011 e che l’attuale manufatto era comparso solo nell’agosto 2020, dopo l’acquisto del fondo. Il Collegio ha quindi escluso che il ricorrente potesse confidare nella regolarità di un immobile ormai non più esistente, rilevando che l’opera era stata realizzata successivamente all’acquisto.
Quanto ai manufatti prefabbricati, il TAR ha richiamato il principio per cui la precarietà dell’opera postula un uso contingente e temporalmente limitato: la stabile collocazione sul fondo e la destinazione a soddisfare esigenze permanenti impongono il permesso di costruire, a prescindere dai materiali utilizzati.
Il collegio ha infine giudicato inconferente la comunicazione del 2024 che escludeva l’autorizzazione paesaggistica per il mero deposito di materiali: tale intervento era diverso dalle opere edilizie stabilmente insistite sull’area vincolata. Il ricorso è stato pertanto respinto con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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