Improcedibilità del ricorso avverso il silenzio-rifiuto per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 13198 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, il sopraggiungere del provvedimento favorevole richiesto dall’interessato — nella specie, il rilascio del permesso di soggiorno — determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, sicché il ricorso va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.. La definizione in rito della controversia per improcedibilità costituisce giusto motivo di compensazione delle spese di lite. Con riguardo all’istanza di liquidazione del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, il compenso è determinato dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali, ed è dimezzato ai sensi dell’art. 130 del medesimo d.P.R., oltre che ulteriormente ridotto per la pronuncia in rito ex art. 4, comma 9, D.M. n. 55/2014.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, spedita in data 13 dicembre 2024. Avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza, aveva proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio chiedendo la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto e l’ordine alla Questura di provvedere con provvedimento espresso.
Con memoria depositata il 3 luglio 2026, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla pronuncia, avendo l’Amministrazione provveduto al rilascio del titolo di soggiorno. Ha contestualmente chiesto la liquidazione degli onorari per l’attività difensiva svolta, essendo stato ammesso provvisoriamente al gratuito patrocinio a spese dello Stato con decreto della competente Commissione. L’Amministrazione resistente ha confermato la consegna del titolo in data 18 giugno 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., in ragione dell’avvenuto rilascio del permesso di soggiorno, che ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata. La definizione in rito della controversia ha giustificato la compensazione delle spese di lite.
In relazione all’istanza di liquidazione della parcella, il Tribunale ha fatto applicazione dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, che rimette all’autorità giudiziaria la determinazione dell’onorario nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali, tenuto conto dell’impegno professionale, e dell’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, che dimezza i compensi nel processo amministrativo per il patrocinio a spese dello Stato. Ai fini della quantificazione, è stato applicato l’art. 4 D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con valutazione delle caratteristiche dell’attività prestata e del risultato del giudizio.
Il Collegio ha determinato un compenso, già ridotto fino al 50% ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014 per il valore indeterminabile della controversia, di euro 3.613,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale. Tale importo è stato ulteriormente dimezzato per il gratuito patrocinio ex art. 130 d.P.R. n. 115/2002 e ridotto della metà per la pronuncia in rito ex art. 4, comma 9, D.M. n. 55/2014, con conseguente liquidazione di euro 903,25 in favore del difensore, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli oneri di legge.
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Nota della Redazione
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