Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio sulla delibera C.S.M. per la Cassazione (TAR Lazio n. 13112 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso impone al giudice amministrativo, in omaggio al principio dispositivo e in applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., di dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Tale declaratoria consegue alla univoca manifestazione di volontà della parte, che fa venir meno l’interesse alla definizione del giudizio, senza che il giudice debba procedere all’esame delle questioni di merito.
Il Fatto
Un magistrato ha proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio avverso gli atti con cui il C.S.M. ha conferito le funzioni di Consigliere presso la Corte di Cassazione – settore civile – a ventisette magistrati, nell’ambito della procedura fasc. n. 1021/CD/2020. Il ricorrente ha impugnato, in particolare, la delibera del Plenum del C.S.M. adottata il 06/12/2021, per la parte dedicata alla sua valutazione e all’attribuzione del punteggio complessivo, nonché la graduatoria finale approvata nella medesima data e i verbali della terza Commissione del C.S.M.
Il ricorso, inizialmente proposto come ricorso straordinario al Capo dello Stato in data 28/02/2022, è stato trasposto dinanzi al TAR con atto notificato l’11/05/2022, a seguito dell’opposizione dei resistenti. Si sono costituiti in giudizio il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministero della Giustizia.
La Motivazione della Corte
Con atto depositato in giudizio in data 05/06/2026, la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso. Il collegio ha preso atto di tale dichiarazione, ritenendola univoca e idonea a determinare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Il TAR ha richiamato il principio dispositivo, in base al quale il giudice non può esaminare nel merito una controversia quando la parte interessata manifesti espressamente la volontà di non coltivarla, e ha applicato l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che prevede l’improcedibilità del ricorso quando, nelle controversie di cui all’articolo 119, sopravviene il difetto di interesse.
I giudici hanno fatto riferimento ai precedenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato, sez. II, 07 febbraio 2022, n. 867 e del Consiglio di Stato, sez. II, 09 agosto 2021, n. 5813, che confermano l’obbligo di dichiarare l’improcedibilità a fronte della sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte.
Il collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile, disponendo l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in considerazione dell’esito della controversia e della particolarità delle questioni sottostanti il giudizio.
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Nota della Redazione
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