Ottemperanza e spese di lite in caso di adempimento tardivo dell’Amministrazione (TAR Lazio n. 13080 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuta adozione, da parte dell’Amministrazione, del provvedimento satisfattivo dell’interesse del ricorrente determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Tale declaratoria non esclude, tuttavia, la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, allorché l’esecuzione del giudicato sia intervenuta in un momento di gran lunga successivo alla scadenza del termine fissato dalla sentenza ottemperanda e solo in prossimità dell’udienza, a fronte di una prolungata inerzia non altrimenti giustificata.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto una sentenza favorevole, la quale ordinava all’Amministrazione di provvedere sulla sua istanza entro il termine di 180 giorni dalla notificazione o comunicazione della stessa. Ritenendo che l’Amministrazione fosse rimasta inadempiente, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo che fosse ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato.
Nel corso del giudizio, l’Amministrazione si costituiva in giudizio, ma solo in prossimità dell’udienza di discussione, e precisamente in data 7 luglio 2026, adottava il provvedimento che dava esecuzione alla sentenza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha rilevato che, con il provvedimento adottato il 7 luglio 2026, il Ministero aveva finalmente dato esecuzione alla sentenza passata in giudicato. Tale circostanza ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente alla decisione del ricorso, in quanto l’adozione del provvedimento richiesto aveva già integralmente soddisfatto la sua pretesa sostanziale. Il Collegio ha, pertanto, dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.
Quanto alla regolazione delle spese di lite, il Collegio ha ritenuto di dover condannare l’Amministrazione soccombente, pur in esito alla declaratoria di improcedibilità. A sostegno di tale decisione, il TAR ha richiamato la disciplina di cui all’art. 85, comma 9, cod. proc. amm., che prevede la condanna alle spese dell’Amministrazione che ottempera tardivamente agli obblighi derivanti dal giudicato. La tardività è stata desunta da due elementi: in primo luogo, l’ottemperanza è avvenuta in data ampiamente successiva allo spirare dei termini previsti dalla sentenza; in secondo luogo, l’Amministrazione non aveva fornito riscontro nei termini ai chiarimenti istruttori richiesti dal Collegio, palesando una prolungata inerzia, sanata solo alla vigilia dell’udienza.
La pronuncia, quindi, da un lato chiarisce che l’adempimento tardivo dell’Amministrazione, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, rende improcedibile l’azione ma non impedisce al giudice di valutare la condotta dell’Amministrazione stessa; dall’altro, applica il principio per cui la condanna alle spese segue il criterio della soccombenza virtuale, laddove l’esecuzione del giudicato sia avvenuta solo in conseguenza della pressante iniziativa giudiziaria del ricorrente e a fronte di una inerzia non giustificata.
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Nota della Redazione
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