Permesso di soggiorno: irricevibile l’istanza presentata alla Questura senza la firma del contratto di soggiorno (TAR Lazio n. 12972 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato deve essere presentata all’autorità competente solo dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura territorialmente competente. La presentazione della domanda direttamente alla Questura, in assenza di tale requisito preliminare, è irricevibile.
Il lavoratore che lamenti disfunzioni organizzative della Prefettura nell’assegnazione dell’appuntamento per la stipula del contratto di soggiorno non può aggirare il procedimento legale, bensì deve attivare il rito del silenzio avverso l’eventuale inerzia dell’Amministrazione, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
Il Fatto
Un cittadino straniero, dopo aver fatto ingresso in Italia, presentava alla Questura la richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Non avendo però sottoscritto preventivamente il contratto di soggiorno, come previsto dalla normativa, l’Amministrazione dichiarava irricevibile l’istanza.
Il ricorrente impugnava il provvedimento, sostenendo di essersi attivato per ottenere un appuntamento presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Latina, senza riuscirvi a causa di disfunzioni organizzative dell’ente.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo che l’Amministrazione avesse fatto corretta applicazione della normativa di settore. In particolare, l’istanza era stata avanzata senza rispettare l’iter previsto dagli artt. 22, comma 5-ter e 6, d.lgs. n. 286/1998 e dagli artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 394/1999, che richiedono la preliminare firma del contratto di soggiorno presso la Prefettura competente, attraverso lo Sportello Unico.
Il Collegio ha evidenziato come la mancanza di tale requisito rendesse la richiesta avanzata alla Questura non solo irrituale, ma anche carente di un presupposto essenziale. L’autorità di polizia, pertanto, non avrebbe potuto concludere diversamente il procedimento se non dichiarando l’istanza irricevibile.
Quanto alla dedotta disfunzione della Prefettura di Latina, la Corte ha chiarito che il rimedio avverso l’inerzia dell’Amministrazione non consiste nella formalizzazione della domanda davanti a un’autorità diversa e incompetente, ma nell’attivazione del rito del silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a.
Il principio è stato confermato dai precedenti richiamati nella sentenza, tra cui TAR Lazio, Roma, sez. I ter, n. 23616/2025 e Consiglio di Stato, sez. III, n. 7892/2025.
Le spese di lite sono state compensate.
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Nota della Redazione
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