Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del magistrato trasferito d’ufficio dopo il collocamento in quiescenza (TAR Lazio n. 12844 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso i provvedimenti di trasferimento d’ufficio di un magistrato è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nel corso del giudizio, il ricorrente sia stato collocato in quiescenza. La sopravvenuta cessazione del rapporto di impiego fa venire meno l’utilità sostanziale che l’eventuale accoglimento della domanda potrebbe produrre, essendo ormai definitivamente caducato l’interesse alla rimozione degli atti impugnati. La declaratoria di improcedibilità consegue alla valutazione della carenza di interesse come condizione dell’azione, rilevabile anche d’ufficio, e comporta la compensazione delle spese di lite allorché la sopravvenienza non sia addebitabile alla condotta processuale delle parti.
Il Fatto
Un magistrato, assegnato a un ufficio giudiziario di un determinato distretto, veniva sottoposto a procedimento di trasferimento d’ufficio ai sensi dell’art. 2 del R.D. n. 511 del 1946 per incompatibilità con l’ufficio ricoperto e con ogni funzione giudiziaria del distretto di appartenenza. Con deliberazione del 28 luglio 2022, il Plenum del CSM votava la proposta della I Commissione, disponendo il trasferimento e trasmettendo gli atti alla III Commissione per gli adempimenti conseguenti. Con nota del 23 settembre 2022, il Segretario Generale comunicava l’invito a indicare le sedi vacanti; il 5 ottobre 2022 il CSM deliberava il trasferimento d’ufficio presso la Corte d’Appello di altra sede.
Avverso tali atti il magistrato proponeva ricorso al TAR Lazio, deducendo l’illegittimità del trasferimento, integrato poi da motivi aggiunti avverso la deliberazione di trasferimento e il presupposto provvedimento della Terza Commissione. Nel corso del giudizio, il ricorrente depositava note difensive comunicando il proprio collocamento in quiescenza, intervenuto nelle more, e dichiarando la sopravvenuta cessazione dell’interesse alla definizione nel merito della controversia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione del ricorrente, il quale ha espressamente riconosciuto che il collocamento in quiescenza ha determinato il venir meno dell’utilità sostanziale che egli avrebbe potuto conseguire dall’eventuale accoglimento del ricorso. Tale riconoscimento, non contestato dall’amministrazione resistente, ha consentito al giudice di definire il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., che disciplina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La pronuncia si fonda sull’accertamento che l’eventuale annullamento dei provvedimenti impugnati non avrebbe potuto produrre alcun effetto utile per il ricorrente, ormai cessato dal servizio per effetto della quiescenza. La regola della improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse risponde alla logica del processo amministrativo, che esige la persistenza dell’interesse alla decisione di merito fino al momento della definizione del giudizio: quando tale interesse viene meno per un evento sopravvenuto e oggettivo, la domanda non può essere esaminata nel merito.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione in ragione della particolarità della vicenda e della sopravvenienza che ha determinato l’improcedibilità, non essendovi elementi per un diverso regolamento. La sentenza, decisa nella camera di consiglio del 10 luglio 2026 tenutasi da remoto, è stata pubblicata il 13 luglio 2026, con l’ordine di oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, par. 1, Reg. UE 2016/679.
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Nota della Redazione
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