Cessazione della materia del contendere per riconoscimento del credito Transizione 5.0 (TAR Lazio n. 12824 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce cessazione della materia del contendere, e non sopravvenuta carenza di interesse, l’ipotesi in cui la pubblica amministrazione, dopo il provvedimento impugnato, adotti un atto che soddisfi integralmente l’interesse azionato dal ricorrente. La sopravvenuta carenza di interesse opera soltanto quando il nuovo provvedimento non realizzi una satisfazione piena, determinando una nuova definizione dell’assetto del rapporto tra amministrazione e amministrato. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere richiede una valutazione oggettiva dell’esito del provvedimento sopravvenuto, comparato con la pretesa fatta valere in giudizio. In tale evenienza, la compensazione delle spese di lite può essere disposta in ragione della concorde richiesta delle parti, senza necessità di valutare la soccombenza virtuale.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) aveva rigettato la domanda di ammissione al Piano Transizione 5.0, presentata ai sensi dell’art. 38 del decreto-legge n. 19/2024, per ottenere un contributo sotto forma di credito d’imposta di rilevante importo. La società deduceva che il rigetto derivava da una carenza documentale ascrivibile, nella sua prospettiva, a un malfunzionamento della piattaforma informatica del gestore e a un difetto di partecipazione procedimentale.
Il GSE si costituiva per resistere. Nella fase cautelare, il collegio ravvisava un possibile profilo di difetto di giurisdizione, rinviando la questione all’udienza pubblica. Nelle more del giudizio, il gestore valutava positivamente la documentazione e riconosceva il credito di imposta richiesto. La società ricorrente chiedeva, quindi, che fosse dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese, richiesta alla quale aderiva la difesa del GSE.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente distinto le due categorie processuali richiamate dalle parti. La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando il provvedimento successivo non soddisfa pienamente la pretesa del ricorrente, imponendo una nuova valutazione del rapporto tra amministrazione e amministrato. La cessazione della materia del contendere, invece, presuppone che l’attività successiva della parte pubblica risulti integralmente satisfattiva dell’interesse azionato in giudizio (citando in tal senso Cons. Stato, sez. VI, n. 2497/2021).
Applicando tale principio al caso concreto, il collegio ha osservato che il provvedimento del 19 maggio 2026, riconoscendo la prenotazione del credito d’imposta nell’importo corrispondente a quello richiesto, aveva prodotto l’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale fatto valere con il ricorso. La coincidenza tra l’importo riconosciuto e quello originariamente domandato ha escluso che residuasse un margine di contestazione ulteriore, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio.
Quanto alle spese, il collegio ha rilevato che la necessità di accertare la soccombenza virtuale veniva meno in ragione della concorde richiesta delle parti diretta alla compensazione, alla quale il giudice ha ritenuto di dover dare seguito. Il TAR ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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