Abilitazione scientifica di I fascia: l’apporto individuale si valuta dall’ordine degli autori (TAR Lazio n. 12528 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di abilitazione scientifica nazionale, il giudizio di non idoneità per la I fascia può essere legittimamente fondato sul mancato raggiungimento del criterio dell’apporto individuale nei lavori in collaborazione, previsto dall’art. 4, lett. b), d.m. n. 120/2016, qualora la Commissione abbia adeguatamente esplicitato le ragioni della valutazione negativa. La Commissione, in assenza di specificazioni del candidato, può legittimamente desumere il reale apporto individuale dall’ordine dei nomi degli autori secondo la prassi accademica consolidata, che attribuisce la posizione di primo o ultimo autore o di corresponding author al soggetto maggiormente coinvolto nella ricerca. La valutazione della qualità “elevata” della produzione scientifica costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per profili di manifesta erroneità, irragionevolezza o illogicità, senza che il giudice possa sostituire le proprie valutazioni di merito a quelle della Commissione.
Il Fatto
Il ricorrente, già professore di II fascia, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di I fascia nel settore concorsuale “06/D3 MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA”, all’esito della procedura bandita con decreto direttoriale n. 553/2021. La Commissione, pur avendo accertato il raggiungimento dei valori soglia relativi all’impatto della produzione scientifica, aveva negato all’unanimità l’abilitazione, ritenendo che il candidato non avesse presentato pubblicazioni tali da dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama della ricerca, in ragione del limitato apporto individuale nei lavori in collaborazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente delineato i limiti del sindacato giurisdizionale sui giudizi espressione di discrezionalità tecnica, sottolineando come la valutazione della qualità scientifica, resa in procedure a carattere abilitativo e non concorrenziale, sconti margini di opinabilità particolarmente ampi. Tuttavia, il Collegio ha ricordato che l’art. 6 del d.m. n. 120/2016 richiede, per il conseguimento dell’abilitazione, il possesso cumulativo di specifici requisiti, tra cui pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità “elevata” secondo i criteri dell’art. 4 del medesimo regolamento, che includono l’apporto individuale nei lavori in collaborazione.
Nel caso di specie, la decisione negativa risultava sorretta da una disamina puntuale della produzione scientifica, composta da sedici pubblicazioni tutte in collaborazione, nelle quali il candidato occupava una posizione predominante in sole sette. La Commissione aveva desunto il reale apporto individuale dall’ordine dei nomi degli autori, in ossequio alla prassi accademica che attribuisce al primo autore il maggior coinvolgimento nella ricerca, all’ultimo autore il lavoro di coordinamento e al corresponding author un ruolo di rilievo.
Il Collegio ha giudicato tale criterio ragionevole, tanto più che il ricorrente non aveva fornito in giudizio alcuna specificazione del proprio contributo alle pubblicazioni collettanee. La circostanza che il candidato risultasse solo raramente in posizione preminente rendeva corretta la valutazione della Commissione circa il mancato raggiungimento del requisito di cui all’art. 4, lett. b), d.m. n. 120/2016.
Il TAR ha infine respinto la censura di difetto di motivazione, rilevando che i giudizi individuali e collegiale erano ampi, accurati e non ripetitivi. La valutazione negativa, pur in presenza di elementi positivi come la pubblicazione su riviste di elevata qualità, risultava adeguatamente motivata e non manifestamente illogica, non potendo il giudice sostituire le proprie valutazioni di merito a quelle della Commissione, atteso il carattere insindacabile delle scelte tecniche opinabili. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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