Payback dispositivi medici: il riparto regionale è atto vincolato e la giurisdizione è del giudice ordinario (TAR Lazio n. 12142 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback dei dispositivi medici, per le annualità 2015-2018, costituisce una misura ragionevole e proporzionata, coerente con la finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria, e non lede i principi di irretroattività, di legittimo affidamento e di libertà di iniziativa economica, come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 140 del 2024. L’atto regionale di ripiano del superamento del tetto di spesa, adottato ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, ha natura vincolata e si configura come mero accertamento matematico-contabile, non essendo espressione di potere autoritativo. Ne consegue che la situazione giuridica del fornitore, che vanti un diritto a non pagare o a pagare una somma minore, ha consistenza di diritto soggettivo e la relativa tutela giurisdizionale spetta al giudice ordinario.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti statali e regionali che hanno dato attuazione al meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici da parte del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2015-2018. In particolare, ha gravato i decreti ministeriali del 6 luglio e del 6 ottobre 2022, l’accordo Stato-Regioni del 2019 e la determinazione regionale che ha approvato l’elenco delle aziende soggette al ripiano, chiedendone l’annullamento e, in via subordinata, la rimessione alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Con successivi motivi aggiunti, ha impugnato anche la successiva determinazione dirigenziale con cui la Regione ha attribuito gli oneri di riparto, contestando la legittimità costituzionale della disciplina e la violazione dei principi eurounitari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, osservando come il sistema del payback, introdotto dall’art. 17 del d.l. n. 98/2011 e disciplinato dall’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, sia rimasto a lungo inattuato e sia stato reso operativo solo con l’introduzione del comma 9-bis e con i successivi decreti ministeriali del 2022. La sentenza richiama, quale precedente conforme, la Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha già scrutinato la legittimità della medesima disciplina per il quadriennio 2015-2018, escludendo la lesione dell’art. 41 Cost., la violazione della riserva di legge di cui all’art. 23 Cost. e la lesione del principio di irretroattività e di affidamento, attesa la conoscibilità del meccanismo di ripiano già a partire dal 2015.
In relazione alle censure di legittimità propria dei provvedimenti impugnati, il TAR ha ritenuto infondate le doglianze relative alla fissazione del tetto di spesa regionale. La determinazione uniforme al 4,4% del fabbisogno regionale standard, coincidente con il tetto nazionale, non lede l’interesse delle imprese, posto che una diversa e inferiore fissazione avrebbe determinato un aumento dello scostamento e, quindi, un maggior onere di ripiano a loro carico. Parimenti infondata è la censura di tardività e retroattività della fissazione dei tetti, poiché le imprese erano già edotte sin dall’origine dell’esistenza di un tetto nazionale e del connesso obbligo di ripiano in caso di sforamento.
Il Collegio ha poi escluso la violazione della normativa in materia di evidenza pubblica, rilevando che il payback opera ab externo sulla sfera patrimoniale dei fornitori, senza incidere sull’esito delle gare o sul contenuto dei contratti. Ha, infine, ritenuto infondate le contestazioni sul calcolo della spesa, evidenziando che la rilevazione del superamento del tetto sulla base del fatturato al lordo dell’IVA è espressamente prevista dalla legge e che l’eventuale inclusione dei costi per servizi accessori deriva da una non corretta contabilizzazione da parte delle stesse aziende.
Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. L’attività regionale di accertamento e richiesta di pagamento è interamente vincolata e priva di discrezionalità, essendo limitata a una verifica contabile dei dati già determinati a livello statale. La posizione del fornitore, che vanta un diritto soggettivo a non corrispondere o a corrispondere una somma minore, non è intermediata dal potere amministrativo. Il ricorso principale è stato pertanto respinto, mentre i motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione.
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Nota della Redazione
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