Limite temporale della prova pratica come specificazione attuativa del bando (TAR Lazio n. 11973 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La previsione contenuta nell’Avviso della Commissione di concorso che fissa in otto minuti il termine massimo per il completamento della prova pratica non riveste carattere innovativo ma meramente attuativo del bando, poiché la durata massima costituisce elemento che non poteva non essere previsto nell’organizzazione di una prova selettiva. La generica deduzione di disparità di trattamento tra concorrenti, non supportata da elementi concreti, non è idonea a fondare il vizio di illegittimità degli atti impugnati. La scheda di valutazione sottoscritta dai componenti della Commissione, ancorché recante una correzione dell’orario di inizio della prova, fa piena prova fino a querela di falso e non può essere contestata in sede di legittimità con mere censure difensive.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centoquarantatré posti nella qualifica di operatore tecnico specializzato – autista di ambulanza, indetto da ARES 118. L’art. 10 del bando prevedeva una prova pratica consistente in slalom dinamico in avanti, retromarcia con parcheggio, impostazione traiettorie, percorrenza in curva, passaggio in strettoie e frenata modulata, con superamento subordinato al raggiungimento di una valutazione di almeno ventuno/trentesimi. L’Avviso n. 1 della Commissione principale ha stabilito che la singola prova dovesse svolgersi nel limite temporale massimo di otto minuti, pena l’invalidità e la mancata valutazione della stessa.
All’esito della prova pratica, il ricorrente non è stato ammesso alla prova orale, avendo impiegato dieci minuti e quarantanove secondi. Con successiva nota ARES ha motivato l’esclusione per lo scadere del predetto termine massimo. Il candidato ha impugnato gli atti concorsuali, deducendo la difformità dell’Avviso rispetto al bando, l’illegittimità del limite temporale e la disparità di trattamento tra i candidati.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR ha disposto preliminarmente lo stralcio delle note difensive depositate dal ricorrente in prossimità dell’udienza, in quanto tardive rispetto ai termini di legge. Nel merito, il collegio ha ritenuto il ricorso infondato, condividendo le argomentazioni già sviluppate in sede cautelare e confermate in appello.
Quanto al primo motivo, la previsione dell’Avviso che fissava in otto minuti il termine massimo di completamento della prova è stata qualificata come specificazione attuativa del bando, non innovativa, poiché la durata massima rappresenta un elemento inscindibile dell’organizzazione di una prova selettiva. Il TAR ha evidenziato che la prova è stata superata da una percentuale elevata dei partecipanti, circostanza che depone per la ragionevolezza del limite imposto.
In relazione alla asserita difformità tra lo slalom dinamico in retromarcia previsto dall’Avviso e la retromarcia con parcheggio indicata nel bando, il collegio ha rilevato che la prova si è svolta conformemente alla disposizione del bando e che il ricorrente non ha spiegato in che modo tale previsione avrebbe inciso sulla parità di trattamento tra i concorrenti. Quanto alla scheda di valutazione, il TAR ha osservato che la correzione dell’orario di inizio della prova è chiaramente rilevabile ma che la scheda risulta sottoscritta da entrambi i componenti della Commissione, sicché ogni contestazione avrebbe dovuto essere proposta mediante querela di falso. Le spese sono state compensate attesa la peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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