Ottemperanza al giudicato per il mancato riconoscimento della Carta docente (TAR Lazio n. 11858 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è volto a far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’Amministrazione con un comportamento omissivo. L’Amministrazione è sempre tenuta a eseguire il giudicato e non può sottrarsi a tale obbligo per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica ed economica, non avendo alcuna discrezionalità in ordine all’an e al quando, ma al più una limitata discrezionalità sul quomodo. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997, la mancata esecuzione integra gli estremi della inottemperanza, legittimando il giudice amministrativo ad accogliere il ricorso e a nominare sin da ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 e ss. cod. proc. amm. per l’esecuzione del giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 134/2025, pubblicata il 30 gennaio 2025. Tale pronuncia aveva dichiarato il diritto del ricorrente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 in relazione agli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, per l’importo nominale di 500,00 euro per ciascun anno, riconoscendo il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
Lamentando la mancata esecuzione delle statuizioni contenute nella sentenza, nonostante il suo passaggio in giudicato e la rituale notificazione, il ricorrente ha chiesto al TAR di ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare ottemperanza, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con formula di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso ammissibile, in quanto ritualmente notificato nelle forme prescritte dalla legge e stante la definitività del provvedimento giurisdizionale di cui è chiesta l’esecuzione. La competenza territoriale del TAR Lazio è stata affermata ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato alla luce della denunciata mancata ottemperanza, essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003, conv. in legge n. 326/2003. L’Amministrazione non ha eccepito l’avvenuto adempimento né ha fornito alcuna giustificazione in merito all’inerzia serbata.
La Corte ha richiamato il principio per cui il giudizio di ottemperanza ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia illegittimamente negati dall’Amministrazione con un comportamento omissivo. Ha citato, sul punto, la giurisprudenza consolidata secondo cui l’Amministrazione non può sottrarsi all’obbligo di eseguire il giudicato per nessuna ragione di opportunità o difficoltà pratica, non avendo discrezionalità sull’an e sul quando ma al più sul quomodo.
L’inerzia del Ministero è stata qualificata come inottemperanza, in quanto il comportamento omissivo ha precluso al ricorrente il conseguimento dell’utilitas giuridica riconosciuta dal giudice ordinario. Il Collegio ha quindi ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, nominando sin da ora il Direttore generale della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, per il caso di inutile decorso del termine.
Il Collegio ha infine disposto l’invio di copia del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero, rilevando una situazione di criticità dovuta all’inerzia persistente dell’Amministrazione, che non adempie all’obbligo di corrispondere il bonus docente e non ottempera ai giudicati, determinando la necessità di ulteriori giudizi e l’esposizione al pagamento di ulteriori spese.
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Nota della Redazione
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