Giudizio di ottemperanza per la Carta del docente: sindacato limitato ai presupposti non sindacabili del giudicato (TAR Lazio n. 11806 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e notificata nelle forme di legge, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’amministrazione: decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento e ordina l’esecuzione, senza poter sindacare i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice di merito. L’onere di dimostrare l’avvenuta ottemperanza grava sull’amministrazione debitrice. La mancata esecuzione del giudicato legittima la nomina di un Commissario ad acta e la condanna alle spese del giudizio, mentre la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere disposta solo in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, con la somma di 1.000,00 euro annui. La sentenza, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi, non era stata eseguita dall’amministrazione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso ritenendo sussistenti tutti i presupposti per l’azione di ottemperanza: la sentenza era passata in giudicato, era stata notificata all’amministrazione e risultava decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, come modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. n. 269/2003. Il TAR ha dichiarato la propria competenza ex art. 113, comma 2, cod. proc. amm.
A fronte dell’inadempimento allegato, l’amministrazione non ha fornito chiarimenti sulla corretta esecuzione del titolo. Secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore, il Tribunale ha ritenuto fondata la pretesa esecutiva. Il giudice dell’ottemperanza ha precisato che i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice ordinario non sono sindacabili in questa sede.
Il Collegio ha ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, nominando fin da ora il Commissario ad acta nella figura del Direttore generale preposto alla Direzione per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, nel caso di ulteriore inottemperanza. Ha invece escluso la condanna alle penalità di mora, rinviando a un’eventuale fase successiva in caso di perdurante inadempimento.
Considerato il numero rilevante di ricorsi simili dovuti all’inerzia dell’amministrazione, il Tribunale ha disposto l’invio del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate secondo i parametri delle procedure esecutive mobiliari.
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Nota della Redazione
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