Silenzio inadempimento sul riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero (TAR Lazio n. 11764 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di provvedere sull’istanza di riconoscimento di un titolo di formazione e abilitazione conseguito in un altro Stato membro dell’Unione europea sorge per effetto della mera presentazione dell’istanza e della scadenza del relativo termine, senza che sia necessario alcun pronunciamento dell’Amministrazione. Il termine complessivo per la conclusione del procedimento è fissato in quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007. Decorso inutilmente tale termine, sussiste il silenzio inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con conseguente obbligo del giudice amministrativo di ordinare la conclusione del procedimento e di nominare sin d’ora, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in data 15 ottobre 2025, un’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, ai fini dell’abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso del sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
Decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dalla normativa di settore senza che l’Amministrazione avesse adottato alcun provvedimento, la ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e l’ordine all’Amministrazione di provvedere, con nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, richiamando l’orientamento consolidato del Tribunale. In particolare, ha rilevato che l’autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro è individuata dall’art. 5 del d.lgs. n. 206/2007 nell’allora Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, oggi Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge n. 173/2022.
La ricostruzione normativa del Collegio si è incentrata sull’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, che impone all’autorità competente di adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, termine che il comma 2 dell’istessa disposizione può estendere fino a quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni.
Il Tribunale ha quindi verificato la sussistenza dei due presupposti necessari per la declaratoria del silenzio inadempimento: la formale presentazione dell’istanza e la scadenza del termine, senza che fosse intervenuto alcun provvedimento espresso. L’Amministrazione, costituitasi con atto di mera forma, non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’adozione del provvedimento finale, né ha allegato circostanze ostative.
Alla luce di ciò, il giudice amministrativo ha ordinato al Ministero di provvedere sull’istanza entro il termine di 120 giorni, tenuto conto della natura “di massa” di tali procedimenti. Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, il Tribunale ha nominato sin d’ora il direttore generale della Direzione generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e con termine di 90 giorni. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente.
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Nota della Redazione
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