Riconoscimento titolo estero di sostegno: competenza del Ministero dell’Istruzione e valutazione della formazione (TAR Lazio n. 11403 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell’Unione Europea, l’attestazione rilasciata dal Ministero competente del Paese di origine è riconducibile alla attestazione di qualifica di cui all’art. 13 della Direttiva 2005/36/CE. L’autorità nazionale è tenuta a valutare l’istanza di riconoscimento considerando l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisito dal richiedente, verificando la durata complessiva, il livello e la qualità della formazione e potendo disporre, ove necessario, adeguate e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della medesima Direttiva. Anche ove non si ritenga di applicare direttamente la Direttiva, persiste l’obbligo per le autorità italiane di valutare le domande ai sensi delle disposizioni generali del TFUE. Il riconoscimento della formazione finalizzata all’esercizio della professione di insegnante di sostegno, non costituendo riconoscimento di un mero titolo di studio, rientra nella competenza del Ministero dell’Istruzione ai sensi dell’art. 50 D.Lgs. n. 300/1999.
Il Fatto
La ricorrente, docente, impugnava il decreto dirigenziale del Ministero dell’Istruzione del 10 maggio 2021 con cui era stata respinta la sua istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno conseguito in Romania. Il diniego si fondava su due ordini di motivi: la mancata attestazione del Ministero rumeno, ritenuta condizione necessaria ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 2013/55/UE, e la ritenuta incompetenza del Ministero dell’Istruzione, con attribuzione della competenza al Ministero dell’Università e della Ricerca. La ricorrente deduceva anche la violazione della normativa europea e nazionale in tema di riconoscimento dei titoli di specializzazione rilasciati da altri Stati membri dell’UE.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso, richiamando i principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze n. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022), formatasi proprio con riguardo ai titoli di formazione conseguiti in Romania. La Plenaria ha chiarito che il documento denominato “Adverinta”, rilasciato all’esito del percorso formativo previsto nel Paese d’origine per l’accesso alla professione, è riconducibile alla attestazione di qualifica ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 2005/36/CE. Ne consegue che il Ministero deve esaminare le istanze di riconoscimento tenendo conto dell’intero percorso di studi, verificando che la durata complessiva, il livello e la qualità della formazione non siano inferiori a quelli previsti per la formazione nazionale.
Con riguardo specifico all’insegnamento di sostegno, l’Adunanza Plenaria ha evidenziato che il percorso di specializzazione conseguito all’estero comprende la preparazione in materie afferenti alla specializzazione e un’attività di tirocinio di 120 ore, sia presso istituti speciali sia in scuole che prevedono l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità. Tali percorsi consentono di acquisire quelle competenze didattiche e psico-pedagogiche che caratterizzano la figura dell’insegnante di sostegno, in Romania come in Italia. La valutazione di tali istanze, quindi, non può essere aprioristicamente negata ma deve essere condotta nel merito, verificando l’idoneità della formazione svolta ed eventualmente imponendo al richiedente il superamento di misure compensative.
Il Tribunale ha inoltre ritenuto illegittima la declaratoria di incompetenza del Ministero dell’Istruzione. Il giudice ha osservato che la fattispecie non concerne il riconoscimento di un mero titolo di studio, bensì il riconoscimento della formazione svolta all’estero per consentire l’esercizio in Italia della professione di insegnante di sostegno. Tale competenza è attribuita al Ministero dell’Istruzione dall’art. 50 D.Lgs. n. 300/1999, come modificato dal D.L. n. 1/2020, che assegna a tale Dicastero la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e il riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e obbligo per l’amministrazione di riesaminare l’istanza di riconoscimento alla luce dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione dei pregressi contrasti giurisprudenziali.
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Nota della Redazione
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