Riconoscimento titolo sostegno conseguito in Romania: misure compensative e competenza del Ministero dell’Istruzione (TAR Lazio n. 11401 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento della formazione professionale conseguita in uno Stato membro dell’Unione Europea, l’Amministrazione italiana non può limitarsi a valutare la mera attestazione formale rilasciata dall’autorità dello Stato d’origine, ma è tenuta a esaminare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite dal richiedente. Nel caso di titoli abilitanti all’insegnamento conseguiti in Romania, l’Adverinta rilasciata dal Ministero dell’Educazione nazionale costituisce attestazione di qualifica ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 2005/36/CE, e l’Amministrazione deve verificare l’equipollenza del titolo disponendo, se necessario, proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della medesima Direttiva. La competenza a pronunciarsi su tali istanze spetta al Ministero dell’Istruzione, trattandosi di riconoscimento della formazione per l’esercizio della professione docente e non di mero riconoscimento di titolo di studio.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva conseguito in Romania l’abilitazione all’insegnamento, inclusa la specializzazione sul sostegno, all’esito di un percorso formativo seguito presso Università rumene, al quale era stato ammesso dopo il riconoscimento della laurea italiana da parte dell’autorità competente rumena. Avendo presentato istanza al Ministero dell’Istruzione per il riconoscimento del titolo, l’Amministrazione aveva rigettato l’istanza con due motivazioni: la mancata attestazione da parte del Ministero rumeno e la ritenuta incompetenza del Ministero stesso a pronunciarsi sui titoli di specializzazione conseguiti all’estero.
La Motivazione della Corte
Il TAR, richiamati i principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (nn. 18, 19, 20, 21, 22 del 2022), ha rilevato che il provvedimento impugnato contrasta con la disciplina europea. In particolare, la Plenaria ha chiarito che l’Adverinta, rilasciata all’esito del percorso formativo previsto nel Paese d’origine per l’accesso alla professione, è riconducibile all’attestazione di qualifica di cui all’art. 13 della Direttiva 2005/36/CE.
Il Collegio ha quindi affermato che il Ministero è tenuto a valutare l’istanza considerando l’intero compendio delle competenze acquisite, verificando che il percorso seguito non sia inferiore per durata, livello e qualità rispetto a quello italiano e disponendo, ove necessario, misure compensative. La sentenza ha inoltre precisato che, anche laddove non si voglia riconoscere la piena applicabilità della Direttiva, permane l’obbligo di valutare le domande ai sensi delle disposizioni generali del TFUE.
Quanto al profilo della competenza, il Tribunale ha osservato che si verte in materia di riconoscimento della formazione svolta all’estero per consentire l’esercizio in Italia della professione di insegnante di sostegno e non di riconoscimento di un mero titolo di studio. Detta competenza è attribuita al Ministero dell’Istruzione dall’art. 50 d.lgs. n. 300/1999, come modificato dal d.l. n. 1/2020, convertito in legge n. 12/2020, che include la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e il riconoscimento dei titoli in ambito europeo e internazionale. Il TAR ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento e disponendo il riesame dell’istanza, con eventuale sottoposizione del ricorrente a misure compensative. Le spese sono state compensate per i pregressi contrasti giurisprudenziali.
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Nota della Redazione
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