Il diniego di cittadinanza può fondarsi su notizia di reato anche dopo l’archiviazione per particolare tenuità (TAR Lazio n. 11330 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione dell’Amministrazione in ordine alla concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è di natura ampia e discrezionale, potendo fondarsi anche su una mera notizia di reato, a prescindere dall’esito del procedimento penale. La condotta oggetto di archiviazione per particolare tenuità del fatto rimane valutabile come fatto storico espressivo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza, atteso il fenomeno della pluriqualificazione del fatto giuridico. L’autonomia tra giudizio penale e valutazione amministrativa consente di attribuire rilevanza ostativa a condotte che, pur tenui sul piano penale, denotano un pericolo per beni giuridici di rilevanza costituzionale, quali la salute e l’incolumità pubblica. Il requisito della residenza legale decennale va inteso sia in senso quantitativo sia come periodo di osservazione del “comportamento senza mende” del richiedente.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell’Interno respingeva l’istanza con decreto del 4 aprile 2025, avendo rilevato una notizia di reato trasmessa dalla Polizia Provinciale per il reato di truffa ex art. 640 cod. pen., avente ad oggetto l’illecito conseguimento di patente di guida e carta di qualificazione del conducente. Avverso tale diniego il ricorrente proponeva ricorso, deducendo eccesso di potere, difetto di motivazione e carenza istruttoria, e depositando in giudizio il decreto di archiviazione del Tribunale per particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo il provvedimento impugnato legittimo. La notizia di reato per il conseguimento mediante raggiri delle abilitazioni alla guida integra una condotta di gravissimo pericolo per la pubblica incolumità, che denota una tendenza caratteriale contraria ai principi di ordinata convivenza e al dovere di rigorosa osservanza delle leggi vigenti.
La circostanza che il procedimento penale si sia concluso con decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto non assume rilievo decisivo: la valutazione amministrativa si pone su un piano differente e autonomo rispetto all’accertamento della responsabilità penale, potendo le risultanze fattuali essere valutate negativamente a prescindere dagli esiti processuali. Il Collegio richiama il principio della pluriqualificazione del fatto giuridico, per cui il medesimo comportamento può assumere diversa rilevanza nei diversi settori dell’ordinamento.
La sentenza valorizza inoltre la gravità del reato di truffa, punito con pena edittale massima di tre anni, soglia ostativa ex art. 6 della legge n. 91/1992 all’acquisto della cittadinanza “di diritto” da parte del coniuge di connazionale, ritenendo tale preclusione applicabile a fortiori alla naturalizzazione. Per il Collegio la residenza legale decennale va intesa come periodo di osservazione in cui il richiedente deve dimostrare un comportamento senza mende, dovendosi valutare anche l’area della prevenzione dei reati e della astratta pericolosità sociale.
Lo stabile inserimento sociale, la regolare occupazione e l’assenza di pericolosità sociale costituiscono requisiti necessari ma non sufficienti per la concessione della cittadinanza, trattandosi di condizioni ordinarie prescritte per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno. Il diniego risulta pertanto sorretto da un’adeguata motivazione, tanto più che l’ordinamento riconosce all’interessato la facoltà di reiterare l’istanza a distanza di un anno dal primo rifiuto.
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Nota della Redazione
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