Inammissibile il rinvio pregiudiziale non esclusivamente di diritto (Cass. civ. Sez. Un. n. 4638 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rinvio pregiudiziale interpretativo disciplinato dall’art. 363-bis cod. proc. civ. è inammissibile quando la questione non sia “esclusivamente di diritto”, qualificandosi invece come “mista”, di fatto e di diritto, perché involge la definizione, in relazione alla fattispecie concreta, delle caratteristiche di una situazione di oggettiva impossibilità di osservare le formalità ordinarie. Difetta altresì il requisito della numerosità della questione, suscettibile di porsi in numerosi giudizi, e quello della grave difficoltà interpretativa, rientrando ordinariamente tra i compiti del giudice di merito verificare la compatibilità dell’approdo ermeneutico con i principi sovraordinati quando l’esegesi si risolva in un onere tale da rendere impossibile l’esercizio del diritto di azione.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma sollevava rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363-bis cod. proc. civ., concernente la validità di una procura alle liti conferita all’estero e autenticata a distanza dal difensore italiano con modalità telematiche, in assenza di autenticazione da parte di un pubblico ufficiale locale e della prescritta legalizzazione o apostille. La questione traeva origine da un giudizio in materia di rilascio di visto di ingresso per motivi umanitari, instaurato da un cittadino sudanese che, trovandosi in un Paese lacerato da un conflitto armato, non aveva potuto ottenere l’autentica della sottoscrizione da parte di un funzionario locale né la legalizzazione, stante la chiusura degli uffici consolari italiani in Sudan.
Il rimettente dava atto di aver rilevato, sia in fase cautelare che in quella di cognizione, l’irregolarità della procura ai sensi dell’art. 182 cod. proc. civ., e dava conto di due orientamenti formatisi nella giurisprudenza del Tribunale: uno più “rigoroso”, che pretende l’osservanza delle formalità della legge italiana; l’altro più “flessibile”, che ritiene sufficienti le garanzie offerte dalla videoconferenza registrata, bilanciando l’esigenza di certezza con il diritto di accesso alla giustizia.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno dichiarato l’inammissibilità del rinvio pregiudiziale. In primo luogo, la questione “principale” rimette alla Corte di cassazione non la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, bensì lo stesso inquadramento in termini di oggettiva impossibilità di osservare le prescrizioni formali, allorché ricorra il contesto di chiusura delle rappresentanze consolari a causa di un conflitto armato. La questione coinvolge circostanze fattuali specifiche, rappresentate nell’ordinanza di rimessione, e l’apprezzamento dei fatti di causa, da sussumere nella clausola elastica dell’impossibilità destinata a fungere da condizione per l’applicazione di una deroga per ipotesi speciali.
La Corte ha rilevato che la sussistenza dell’impedimento che attinga quel livello di gravità nelle generali condizioni interne al Paese deve essere apprezzata esclusivamente dal giudice del merito. L’ordinanza di rimessione lasciava trasparire più di un dubbio sulla configurabilità di una vera e propria causa di oggettiva impossibilità, non essendo stato adeguatamente dimostrato l’impedimento assoluto ad avere contatti con soggetti abilitati all’autenticazione o a ottenere la legalizzazione tramite l’Ambasciata competente in Etiopia.
Difettava, comunque, anche il requisito della numerosità: la questione, sollevata con l’intento di costruire una regola tutta incentrata sul caso di specie, era priva della suscettibilità di porsi in numerosi giudizi, essendo controversa soltanto all’interno di una Sezione del Tribunale di Roma e non risultando mai posta nel contenzioso ordinario dinanzi ad altri tribunali o corti di merito. L’ordinanza di rinvio non somministrava elementi per apprezzare la potenziale reiterazione di casi di tal fatta e, quindi, per configurare una diffusione quantitativamente consistente di fattispecie di contesti bellici suscettibili di comportare la materiale inaccessibilità alle forme ordinarie di conferimento delle procure.
Quanto alla grave difficoltà interpretativa, la Corte ha osservato che rientra ordinariamente tra i compiti del giudice farsi carico di verificare la compatibilità dell’approdo ermeneutico con i principi risultanti dalle fonti sovraordinate, quando il risultato dell’esegesi si risolva in un onere tale da rendere impossibile, in talune situazioni di estrema difficoltà, l’esercizio del diritto di azione o lo svolgimento dell’attività processuale. La questione è stata pertanto dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 363-bis cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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