Appello, mancato deposito del fascicolo di parte: nessun onere probatorio a carico dell’appellante (Cass. civ. Sez. 3 n. 5295 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)L’appellante non ha alcun onere di produrre in copia, nel giudizio di appello, gli atti processuali presenti nel fascicolo d’ufficio di primo grado. La trasmissione di tale fascicolo al giudice dell’impugnazione costituisce obbligo dell’amministrazione giudiziaria e non è delegabile alle parti. Ne consegue che l’eventuale mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio non può determinare, a carico dell’appellante che lamenti la mancata considerazione di fatti non contestati, la consequenziale reiezione del gravame per mancata dimostrazione della sua fondatezza. In ogni caso, il principio secondo cui chi denuncia l’omessa considerazione dell’assenza di contestazioni deve indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria si applica unicamente al giudizio di legittimità, non a quello di appello.
Il Fatto
Il ricorrente, assicurato per i danni da incendio e rischi civili sul proprio immobile, conveniva in giudizio la società assicuratrice per ottenere l’indennizzo per i danni subiti da alcuni impianti ed apparecchi elettrici in occasione di un violento temporale. La società convenuta si costituiva eccependo l’inoperatività della polizza, per l’esclusione dei danni da fenomeni elettrici salvo attivazione delle garanzie accessorie.
Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo non provato il nesso causale tra l’evento atmosferico e i danni lamentati. La Corte d’appello respingeva il gravame, osservando che l’appellante non aveva dimostrato la fondatezza dei propri motivi, non essendo rinvenibile il fascicolo di parte della società appellata che avrebbe consentito di verificare l’eventuale mancata contestazione dei fatti.
La Motivazione della Corte
La S.C. ha accolto il secondo ed il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti i restanti. Ha innanzitutto escluso la fondatezza del primo motivo, relativo alla dedotta motivazione apparente della sentenza impugnata, non ravvisandosi anomalie che la collochino al di sotto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost..
Nel merito, la Corte ha ritenuto che i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 28498 del 2005 e n. 3033 del 2013, richiamati dal giudice d’appello, fossero inconferenti rispetto al caso di specie. Tali precedenti riguardano l’ipotesi in cui l’appellante subisca le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo della controparte contenente documenti a lui favorevoli. Nella fattispecie, invece, la società appellata aveva omesso di depositare il proprio fascicolo di parte, ma copia della comparsa di costituzione era comunque presente nel fascicolo d’ufficio di primo grado, ai sensi dell’art. 168 cod. proc. civ., e in tale fascicolo il giudice d’appello avrebbe potuto esaminarla.
La trasmissione del fascicolo d’ufficio al giudice dell’impugnazione, ha precisato la Corte, è un obbligo dell’amministrazione giudiziaria, non delegabile alle parti, come conferma l’art. 123-bis disp. att. cod. proc. civ., che consente al giudice di ordinare il deposito di atti solo nel caso di appello avverso sentenza non definitiva. Ne deriva l’insussistenza di alcun onere dell’appellante di produrre atti già presenti nel fascicolo d’ufficio.
Infine, la S.C. ha precisato che il principio – pur richiamato nella motivazione impugnata – secondo cui chi denuncia l’omessa considerazione della prova derivante dall’assenza di contestazioni deve specificamente indicare il contenuto della comparsa di risposta avversaria, si applica esclusivamente al giudizio di cassazione, in quanto giudizio sulla correttezza della sentenza, e non al giudizio di appello, la cui ammissibilità è regolata dall’art. 342 cod. proc. civ..
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Nota della Redazione
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