Cooptazione in ATI non esclude la responsabilità solidale della mandante verso il subappaltatore (Cass. civ. Sez. 1 n. 5978 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto pubblico, la responsabilità solidale prevista dall’art. 37, comma 5, d.lgs. n. 163 del 2006 grava su tutte le imprese raggruppate in ATI, anche quando la mandante abbia eseguito una quota dei lavori fruendo della qualificazione SOA della mandataria. La cooptazione, istituto di carattere eccezionale e derogatorio che abilita un soggetto privo dei requisiti alla sola esecuzione dei lavori nei limiti del 20%, non determina l’estraneità dell’impresa cooptata al contratto di appalto quando essa sia, al contempo, mandante aggiudicataria dell’ATI. In tal caso la qualificazione dell’ATI come mista effettuata dalle parti nell’atto costitutivo resta l’elemento dirimente, essendo rimessa al giudice di merito — e incensurabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata — l’interpretazione della volontà negoziale. La solidarietà verso il subappaltatore opera per l’intero, senza limiti interni opponibili al creditore. È inoltre inammissibile il motivo che ripropone le tesi difensive già disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con la ratio decidendi, configurandosi un “non motivo” ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il Fatto
Una società subappaltatrice, autorizzata dalla committente, aveva eseguito lavori commissionati dalla società consortile costituita dalle imprese raggruppate in ATI, che aveva stipulato con la stazione appaltante il contratto di appalto pubblico. L’ATI era qualificata come “mista”: la mandante era titolare di una quota di lavori scorporabili (20%) e partecipava “in cooptazione” al 5% delle opere di competenza della mandataria, fruendo della certificazione SOA di quest’ultima. La subappaltatrice aveva agito per il pagamento del corrispettivo nei confronti di entrambe le imprese, ottenendo la declaratoria di responsabilità solidale in primo e secondo grado. La Corte d’appello aveva escluso che la risoluzione del contratto di appalto e i rapporti debitori tra le imprese e la stazione appaltante potessero rilevare ai fini dell’esclusione della responsabilità, trattandosi di azione volta al pagamento di opere eseguite secondo gli accordi negoziali intercorsi in base alla disciplina speciale degli appalti pubblici.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile entrambi i motivi di ricorso. Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 37, comma 5, d.lgs. n. 163 del 2006, sostenendo che, essendo impresa cooptata per i lavori prevalenti, non sarebbe stata responsabile verso il subappaltatore per le obbligazioni relative a opere non rientranti nella propria quota “verticale”. La Corte ha rilevato che la questione coinvolge l’interpretazione dell’atto costitutivo dell’ATI, un’attività riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per omesso esame di un fatto decisivo. La ricorrente, tuttavia, non aveva indicato le norme interpretative asseritamente violate, limitandosi a contrapporre la propria lettura dell’atto a quella accolta dalla Corte territoriale, così proponendo una “inammissibile richiesta di sostituzione di una valutazione di merito ad un’altra”.
La Corte ha inoltre delineato l’istituto della cooptazione come figura speciale che abilita un soggetto privo dei requisiti alla sola esecuzione dei lavori nei limiti del 20%, in deroga alla disciplina SOA, senza che il cooptato acquisti lo status di concorrente o contraente. Tale istituto richiede una dichiarazione espressa e inequivoca nella domanda di partecipazione, non essendo ipotizzabile in presenza di comportamenti che manifestino la volontà di impegnarsi direttamente verso la stazione appaltante. Nel caso di specie, la mandante era una delle società offerenti aggiudicatarie e tutte le iniziative poste in essere non potevano prescindere da tale qualifica. La rilevanza della cooptazione, pertanto, si esauriva nella fruizione delle credenziali SOA della mandataria, senza modificare il ruolo negoziale della ricorrente.
La Corte ha quindi affermato che l’offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale verso il subappaltatore, anche quando l’esecuzione sia affidata a una società consortile costituita dalle imprese dell’ATI, trattandosi di “mero strumento esecutivo” che non scherma la responsabilità delle associate. Parimenti, la costituzione di una società consortile che subentra nell’esecuzione del contratto non fa venire meno l’obbligazione solidale delle imprese riunite, che conserva la propria base normativa nell’art. 37, comma 5, d.lgs. n. 163 del 2006. La scelta delle parti di qualificare l’ATI come “mista” — correlata alla coesistenza di opere scorporabili e di opere eseguite congiuntamente — dimostrava l’inesistenza di una volontà di ridurre la partecipazione della mandante ai soli lavori scorporati.
Il secondo motivo, concernente la presunta cessazione della solidarietà dopo la risoluzione del contratto di appalto e l’insolvenza della mandataria, è stato parimenti dichiarato inammissibile per difetto di specifica attinenza al decisum. La ricorrente aveva riproposto gli stessi argomenti già svolti nel giudizio di merito, basati sulla disciplina dell’art. 118 d.lgs. n. 163 del 2006 in tema di sospensione dei pagamenti, senza confrontarsi con la ragione posta a base della decisione impugnata, fondata sulla natura del credito della subappaltatrice per prestazioni eseguite secondo il disposto dell’art. 37 cit. La Corte ha così configurato un “non motivo”, sanzionato dall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. con la nullità e l’inammissibilità della censura.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti controricorrenti e accertamento della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato. La pronuncia conferma l’orientamento consolidato per cui la solidarietà passiva ex art. 37, comma 5, d.lgs. n. 163 del 2006 opera per l’intero nei confronti del creditore, salva rivalsa interna, senza che assumano rilievo la risoluzione del contratto di appalto o l’insolvenza di una delle imprese associate.
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Nota della Redazione
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