La rimozione di opere abusive è atto di ordinaria amministrazione ex art. 1105 c.c. (Cass. civ. Sez. 2 n. 6289 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto emesso dalla corte d’appello in sede di reclamo avverso il provvedimento reso ai sensi dell’art. 1105, quarto comma, cod. civ. non è di regola ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., difettando del carattere della decisorietà. La rimozione di opere abusive non costituisce innovazione ai sensi dell’art. 1108 cod. civ., ma atto di ordinaria amministrazione volto al ripristino della legittima consistenza del bene e alla sua conservazione anche giuridico-economica. Il giudice, investito della domanda di superamento dello stallo amministrativo, può adottare i provvedimenti opportuni senza essere vincolato alla specifica modalità richiesta, ben potendo autorizzare direttamente uno dei comproprietari all’esecuzione dei lavori anziché nominare un amministratore.
Il Fatto
La controversia trae origine dalla comproprietà paritaria di un immobile sito in Palermo tra due fratelli. Emerse, in un separato giudizio di divisione, la presenza di alcune difformità edilizie consistenti nella mancata denuncia di una veranda e di una tettoia, uno dei comproprietari adiva il Tribunale di Palermo con ricorso ai sensi dell’art. 1105, quarto comma, cod. civ., domandando la nomina di un amministratore per l’esecuzione dei lavori di sanatoria.
Il tribunale accoglieva il ricorso ma, anziché nominare un amministratore, autorizzava direttamente il richiedente a eseguire a proprie cure e spese i lavori di rimozione delle difformità. Il decreto veniva reclamato dall’altra comproprietaria, che deduceva il vizio di ultrapetizione e l’insussistenza dei presupposti per l’intervento giudiziale, trattandosi, a suo dire, di un’innovazione da approvare con la maggioranza qualificata di cui all’art. 1108 cod. civ.. La Corte d’appello di Palermo rigettava il reclamo, qualificando l’intervento come atto di ordinaria amministrazione e legittimando l’autorizzazione diretta. Avverso tale decreto veniva proposto ricorso straordinario per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, muovendo dalla preliminare verifica della natura del provvedimento impugnato. Secondo il consolidato orientamento, i decreti emessi in sede di reclamo nei procedimenti di cui all’art. 1105, quarto comma, cod. civ. sono, di regola, sprovvisti del carattere della decisorietà, non risolvendo una controversia su diritti soggettivi con efficacia di giudicato ma limitandosi a gestire un interesse. La ricorribilità è ammessa solo in via eccezionale, allorché il provvedimento abbia assunto contenuto decisorio incidendo in modo definitivo su diritti. La verifica di tale eventuale travalicamento ha imposto la delibazione del merito dei motivi.
Esaminato prioritariamente per ragioni logiche il secondo motivo, la Corte ha escluso la violazione degli artt. 1105 e 1108 cod. civ.. L’innovazione consiste in una modificazione materiale della cosa comune che ne alteri l’entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria. La rimozione di opere abusive, al contrario, non altera ma ripristina la condizione giuridica e materiale del bene. Tale attività è finalizzata alla conservazione del bene comune, intesa anche in senso giuridico-economico, preservandone il valore, la commerciabilità e prevenendo sanzioni. L’intervento è stato quindi qualificato come atto di ordinaria amministrazione, per il quale è ammesso il ricorso all’autorità giudiziaria in caso di dissenso paralizzante.
Quanto al primo motivo, relativo al vizio di ultrapetizione, la Corte ha ritenuto infondata la censura. Il potere conferito al giudice è quello di adottare i provvedimenti opportuni per superare lo stallo amministrativo. La nomina dell’amministratore costituisce solo una delle possibili modalità di intervento, non l’unica. Il giudice può scegliere la soluzione più adeguata, funzionale ed economica, senza essere vincolato dalla specifica indicazione della parte. L’autorizzazione diretta a uno dei comproprietari, dichiaratosi disponibile ad anticipare le spese, integra una legittima modalità di esercizio del potere giudiziale surrogatorio.
In definitiva, la Corte territoriale non ha travalicato i limiti della volontaria giurisdizione, non avendo risolto in modo definitivo una controversia su diritti soggettivi. Il provvedimento impugnato non era pertanto suscettibile di ricorso straordinario per cassazione, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso e condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., al pagamento della somma di euro settecento in favore della cassa delle ammende, essendo rimasta intimata la controparte.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.