Eccezione di inadempimento del curatore e onere probatorio del sindaco per il compenso (Cass. civ. Sez. 1 n. 6883 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo della liquidazione giudiziale, il curatore può introdurre, senza preclusioni, eccezioni di merito nuove, non formulate in sede di verifica, come l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. Nei confronti del professionista (quale il sindaco) che agisce per il compenso, il curatore ha il solo onere di allegare e provare le circostanze di fatto integranti l’inadempimento ai doveri di vigilanza, mentre grava sul creditore istante la prova dell’esatto adempimento. L’eccezione non è subordinata alla gravità dell’inadempimento né alla prova del danno, e la natura di obbligazioni di mezzi delle prestazioni del sindaco non esclude l’applicabilità del rimedio, richiedendosi pur sempre l’idoneità funzionale delle prestazioni svolte.
Il Fatto
Un componente del collegio sindacale di una società poi sottoposta a liquidazione giudiziale proponeva opposizione allo stato passivo, insistendo per l’ammissione del proprio credito per compensi maturati nel periodo di esercizio dell’incarico. Il curatore, nel costituirsi, aveva inizialmente eccepito l’irritualità della notifica del ricorso per violazione dei termini di cui all’art. 207 c.c.i.i., ottenendo la fissazione di una nuova udienza tramite trattazione scritta. In quella sede, aveva poi depositato una memoria difensiva con cui sollevava, per la prima volta, l’eccezione di inadempimento, deducendo plurime violazioni dei doveri di vigilanza da parte del sindaco sulla gestione sociale e sulla corretta redazione dei bilanci.
Il tribunale rigettava l’opposizione, ritenendo fondata l’eccezione, poiché le contestazioni specifiche del curatore non erano state efficacemente smentite dall’opponente, che non aveva fornito elementi probatori idonei a dimostrare la diligenza nell’adempimento dell’incarico. Avverso tale decreto, il sindaco proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, dichiarandoli inammissibili. Ha preliminarmente confermato la correttezza del decreto che, rilevata l’inosservanza dei termini di cui all’art. 207 c.c.i.i., aveva fissato una nuova udienza ai sensi dell’art. 164 c.p.c., applicabile per la sua portata generale. La tempestività delle eccezioni delle parti va pertanto valutata con riguardo alla nuova udienza, rendendo ammissibile l’eccezione di inadempimento sollevata dal curatore nella memoria depositata prima del termine assegnato.
La S.C. ha poi ribadito che, nel giudizio di opposizione, il curatore può far valere eccezioni di merito nuove, anche di natura riconvenzionale, senza che operi alcuna preclusione derivante dalla mancata formulazione in sede di verifica. Il rispetto del contraddittorio impone però che, in tal caso, sia concesso all’opponente un termine per dispiegare le proprie difese e produrre la documentazione. Nel caso di specie, il ricorrente non ha indicato quali difese avrebbe potuto spiegare e quali documenti avrebbe depositato, avendo anzi già replicato nel merito alle censure con la memoria successiva.
Quanto al merito, la Corte ha enunciato il principio per cui il curatore che eccepisce l’inadempimento del professionista ha il solo onere di allegare e dimostrare le circostanze di fatto, quali fatti storici, che avrebbero imposto al sindaco una condotta diversa da quella tenuta. Spetta, invece, al professionista che agisce per il compenso dimostrare di aver esattamente adempiuto, vigilando adeguatamente sulla condotta degli amministratori e attivando i poteri-doveri inerenti alla carica con la diligenza professionale esigibile.
La Corte ha infine chiarito che la natura di obbligazioni di mezzi delle prestazioni del sindaco non esclude l’applicazione dell’art. 1460 c.c.: il diritto al compenso richiede pur sempre l’accertamento dell’idoneità funzionale delle prestazioni svolte, essendo evidente che, in difetto, non potrebbe parlarsi di adempimento degli obblighi contrattuali. L’eccezione di inadempimento, pertanto, non è subordinata alla gravità dell’inadempimento né alla sussistenza di un danno per la società, limitandosi a legittimare il rifiuto della controparte di adempiere la propria obbligazione.
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Nota della Redazione
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