Imposta sostitutiva: la nuova rivalutazione non estingue le rate scadute della precedente (Cass. civ. Sez. 5 n. 7360 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta sostitutiva di cui all’art. 5 della legge n. 448 del 2001, la scelta del contribuente di optare per la rideterminazione del valore delle partecipazioni, perfezionatasi con il versamento anche della sola prima rata, costituisce un atto unilaterale dichiarativo di volontà che, giunto a conoscenza dell’Amministrazione finanziaria, non può essere revocato unilateralmente. La successiva adesione a una nuova procedura di rivalutazione non libera il contribuente dall’obbligo di corrispondere le rate, già scadute e non pagate, dell’imposta sostitutiva dovuta per la precedente rideterminazione, ancorché il nuovo valore di stima risulti inferiore e l’importo già versato sia capiente rispetto alla nuova imposta. Il diritto di scomputo riconosciuto dalla prassi amministrativa riguarda esclusivamente le rate “ancora pendenti” della precedente rivalutazione, non quelle già scadute.
Il Fatto
Nel 2008 la contribuente aveva rivalutato la propria partecipazione in una società a responsabilità limitata, avvalendosi della riapertura dei termini disposta dal d.l. n. 282 del 2002, versando la prima delle tre rate dell’imposta sostitutiva dovuta. Successivamente, non aveva effettuato il pagamento della seconda e della terza rata, presentando una dichiarazione integrativa che non riproponeva la rivalutazione.
Nel 2013, la contribuente aveva proceduto a una nuova rideterminazione del valore della medesima partecipazione, ai sensi dell’art. 1, comma 473, della legge n. 228 del 2012, determinando un valore notevolmente inferiore a quello stimato nel 2008 e un’imposta sostitutiva di importo minore rispetto alla rata già versata. L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, aveva iscritto a ruolo l’importo delle rate non pagate della prima rivalutazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente respinto l’eccezione di tardività del controricorso, richiamando il regime di sospensione dei termini previsto dall’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 e il precedente per cui la controversia era comunque “definibile”.
Nel merito, gli ermellini hanno affermato che la scelta di rivalutare la partecipazione, perfezionatasi con il versamento della prima rata, costituisce un atto unilaterale non revocabile, richiamando i principi generali di cui agli artt. 1324 e 1334 cod. civ. e i propri precedenti (Sez. 5, n. 21049 del 2018; Sez. 5, n. 3410 del 2015). Da ciò consegue che l’Amministrazione ha correttamente agito pretendendo, con cartella di pagamento, le somme relative alle rate successive alla prima, già scadute al momento della nuova rivalutazione.
La Corte ha inoltre chiarito che la nuova rideterminazione del valore, ancorché basata su una stima inferiore, non può sortire l’effetto di estinguere l’obbligazione relativa alle rate pregresse non pagate. Il diritto di scomputo dell’imposta già versata, previsto dalla circolare n. 47/E del 2011, va interpretato nel senso che oggetto dello scomputo è la somma complessivamente dovuta e pagata, restando fermo l’obbligo di versare le rate scadute.
La precisazione dell’Amministrazione, secondo cui il contribuente non è tenuto al versamento delle rate “ancora pendenti”, è stata interpretata come riferita esclusivamente alle rate non ancora scadute, non certo a quelle già scadute e non pagate al momento della nuova opzione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della contribuente al pagamento delle spese e delle sanzioni di cui all’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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