Accesso del condomino alla documentazione: nessun vincolo di forma e prevalenza della trasparenza sulla privacy (Cass. civ. Sez. 2 n. 7823 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del condomino di prendere visione ed estrarre copia della documentazione condominiale, assicurato dall’art. 1129, secondo comma, cod. civ. e dall’art. 1130-bis, primo comma, cod. civ., non richiede, stante il generale principio di libertà delle forme, una formulazione vincolata o sacramentale dell’istanza a pena di inammissibilità. A fronte della richiesta di un singolo condomino, grava sull’amministratore, o sul Condominio che resista all’impugnazione della delibera, l’onere della prova dell’inesigibilità e dell’incompatibilità della richiesta con le modalità precedentemente comunicate. La disciplina sulla protezione dei dati personali non incide sul diritto di ciascun condomino di conoscere, anche su propria iniziativa, gli inadempimenti altrui rispetto agli obblighi condominiali, né può fondare, per sé sola, il rifiuto di consentire l’accesso al registro dell’anagrafe condominiale e alla documentazione contabile, dovendosi contemperare la privacy con il diritto alla trasparenza della gestione.
Il Fatto
Una condomina conveniva in giudizio il Condominio per sentir annullare o dichiarare nulla la delibera assembleare, limitatamente ad alcuni punti dell’ordine del giorno, e per ottenere la condanna alla restituzione di oneri indebitamente versati, all’esibizione della documentazione contabile di alcuni esercizi e al risarcimento del danno. Il Tribunale rigettava la domanda, condannando l’attrice per responsabilità aggravata; la Corte d’appello confermava la decisione. Il giudice di secondo grado riteneva, in particolare, illegittima la richiesta di accesso ai documenti in quanto formulata con termini (“comunicare”, “far avere”) non coincidenti con la previsione normativa, e considerava la pretesa di visionare l’anagrafe condominiale non sorretta da adeguate allegazioni circa la pertinenza dei dati richiesti. La condomina proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi e il quinto, concernenti il diritto di accesso alla documentazione e al registro dell’anagrafe condominiale. Ha rilevato che la motivazione della Corte territoriale era affetta da un’evidente contraddittorietà: la richiesta del 16 gennaio era stata ritenuta tardiva e di intralcio, nonostante le due precedenti istanze del novembre e dicembre 2014, senza che fosse stato accertato se l’amministratore vi avesse dato riscontro. Parimenti inconciliabili sono le affermazioni per cui la condomina, pur non avendo avuto accesso alla documentazione, avrebbe dovuto comunque impugnare la delibera dimostrando l’inesattezza di consuntivo e preventivo.
Sotto il profilo del diritto, la Corte ha escluso che l’istanza di accesso alla documentazione contabile richieda una formulazione sacramentale, stante il principio di libertà delle forme. Ha quindi ribadito che, a fronte della richiesta di un singolo condomino, l’onere di provare l’inesigibilità della stessa grava sull’amministratore o sul Condominio che intenda resistere all’impugnazione.
Quanto all’accesso al registro dell’anagrafe condominiale, la S.C. ha ricordato che la riforma del 2012 ha comportato la conoscibilità, da parte del singolo condomino, delle informazioni concernenti i partecipanti alla compagine, senza necessità del loro consenso, ivi incluse le spese e gli inadempimenti. Unico limite è il divieto di divulgazione dei dati al di fuori dell’ambito assembleare. La normativa sulla privacy, pur applicabile al trattamento effettuato dall’amministratore, non incide sul diritto di controllo del condomino, con la conseguenza che il generico richiamo alla riservatezza non è motivazione adeguata per negare l’accesso, dovendo l’amministratore solo adottare cautele per evitare l’accesso di terzi estranei.
La Corte ha accolto i quattro motivi, dichiarato assorbiti i restanti e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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