La qualificazione del contratto operata in sede di regolamento di competenza non forma giudicato interno (Cass. civ. Sez. 2 n. 8563 del 06.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice che statuisca unicamente sulla competenza non contiene alcuna pronuncia di merito, né esplicita né implicita, idonea a passare in giudicato, anche nell’ipotesi in cui abbia esaminato e deciso questioni preliminari di merito ai fini dell’accertamento della competenza. Essa dà luogo ad un giudicato solo formale e non preclude al giudice dichiarato competente l’esame e l’applicazione, per la decisione di merito, delle norme di diritto sostanziale, ancorché in contrasto con le premesse della sentenza sulla competenza. La qualificazione del contratto contenuta nell’ordinanza con cui decide il regolamento costituisce un accertamento meramente strumentale e funzionale alla sola individuazione del giudice competente, restando impregiudicata la possibilità per il giudice del merito di procedere a diversa qualificazione del rapporto. L’omessa pronuncia su un motivo di appello integra violazione dell’art. 112 c.p.c..
Il Fatto
Il Tribunale di Lanciano aveva ingiunto alla società (ora ricorrente) il pagamento di una somma a titolo di corrispettivo per forniture. In sede di opposizione, la società aveva eccepito l’incompetenza territoriale e proposto domande riconvenzionali. Dichiarato il fallimento della creditrice opposta, il giudizio era stato riassunto dalla curatela. Il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo, dichiarato improcedibile la riconvenzionale e condannato l’opponente al pagamento di una somma minore.
La Corte d’appello, riformando la sentenza, aveva dichiarato l’incompetenza del Tribunale di Lanciano. A seguito di regolamento necessario di competenza, la Cassazione aveva dichiarato la competenza del Tribunale di Lanciano, cassando la sentenza e rimettendo le parti alla Corte d’appello. In sede di rinvio, la Corte d’appello aveva rigettato l’eccezione di compensazione e condannato l’appellante alle spese, ritenendo che la qualificazione del rapporto come subfornitura fosse coperta da giudicato in virtù dell’ordinanza di regolamento di competenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo, affermando che la qualificazione del negozio operata nell’ordinanza di regolamento di competenza non è coperta da giudicato. La decisione sulla competenza è resa sulla base dei fatti allegati dall’attore; il giudice può, a questo solo fine, qualificare giuridicamente il rapporto ma non accertarne la sussistenza. L’eventuale qualificazione avviene pertanto unicamente ai fini della pronuncia sulla competenza, restando impregiudicata la possibilità del giudice del merito di procedere a diversa qualificazione. La Corte ritiene quindi errata la declaratoria di assorbimento del motivo di appello concernente la natura del rapporto, che si traduce in una omessa pronuncia, e sussistente l’interesse della parte alla censura sulla mancata ammissione della prova testimoniale, fondata sulla qualificazione del contratto come subfornitura.
La Corte accoglie anche il secondo motivo, rilevando che la sentenza impugnata non conteneva alcuna considerazione sul motivo di appello concernente la parte di credito relativa a merce mai ordinata o consegnata. L’omessa pronuncia su un motivo di appello integra violazione dell’art. 112 c.p.c.; la decisione sull’appello incidentale non vale a sanare il vizio, riguardando esso una diversa parte del credito.
Il terzo motivo è rigettato. La Corte chiarisce che il vizio di motivazione apparente sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nell’indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla decisione. Nella specie, la motivazione esiste ed è al di sopra del minimo costituzionale, essendo possibile ricavare l’iter argomentativo, ancorché non condiviso dalla ricorrente.
Il quarto motivo è dichiarato inammissibile: la censura ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. attiene all’omesso esame di un fatto storico decisivo, non già di un elemento di prova, quale il verbale di escussione testimoniale prodotto in giudizio, di cui neppure risulta con certezza la decisività. I motivi dal quinto al settimo, concernenti le istanze istruttorie, sono dichiarati assorbiti, dovendo il giudice del rinvio rivalutare le domande e le istanze alla luce dell’accoglimento dei primi due motivi.
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Nota della Redazione
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