Subentro dell’amministratore giudiziario nell’azione di simulazione proposta dal curatore (Cass. civ. Sez. 2 n. 9028 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, quando il sequestro e la successiva confisca abbiano ad oggetto tutti i beni del soggetto già dichiarato fallito, costituenti l’intera massa attiva fallimentare, gli amministratori giudiziari di nomina penale subentrano alla curatela nell’esercizio di tutte le azioni, anche di natura “ordinaria”, spettanti alla società, ivi compresa l’azione di simulazione contrattuale ex artt. 1414 ss. cod. civ. Le disposizioni degli artt. 63, comma 8, e 64, comma 9, d.lgs. n. 159/2011 non hanno portata limitativa ma ampliativa dei poteri dell’amministratore giudiziario, riconoscendogli la legittimazione a proporre o a subentrare nelle azioni revocatorie fallimentari in aggiunta, e non in sostituzione, alle azioni riconducibili ai generali poteri di conservazione e gestione dei beni sottoposti alla misura, da esercitarsi sotto la direzione del giudice delegato. Nell’azione di simulazione promossa dal curatore del fallito venditore, la legittimazione di quest’ultimo cumula quella spettante al fallito quale parte contrattuale e quella spettante ai creditori ex art. 1416, comma 2, cod. civ., senza onere di allegare e provare la preesistenza di crediti pregiudicati dall’atto simulato.
Il Fatto
La società, già fallita e successivamente assoggettata a sequestro e confisca di prevenzione dell’intero patrimonio, aveva ceduto con contratto del 1996 alcuni immobili alla società acquirente, poi divenuta attuale ricorrente. Il curatore del fallimento aveva convenuto in giudizio la società acquirente per sentire accertare la simulazione assoluta della compravendita, formulando in via subordinata domande revocatorie. Dopo la sospensione del giudizio, il processo era stato riassunto dagli amministratori giudiziari nominati in sede penale, subentrati alla curatela a seguito della confisca definitiva.
Il Tribunale aveva dichiarato la simulazione assoluta del contratto, rigettando le altre domande; la Corte d’Appello aveva confermato la decisione, riconoscendo la legittimazione degli amministratori giudiziari a coltivare l’azione. Avverso tale sentenza la società acquirente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la carenza di legittimazione processuale e ad agire degli amministratori giudiziari, la necessità di prova dei crediti legittimanti l’azione ex art. 1416, comma 2, cod. civ. e l’erronea valutazione dei motivi di appello in ordine alla prova della simulazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati congiuntamente i primi due motivi, li ha rigettati, enunciando il principio per cui l’amministratore giudiziario, quale organo della misura di prevenzione patrimoniale, è investito di poteri di gestione, custodia e conservazione dei beni sequestrati e confiscati. Tale complesso di funzioni, disciplinato dagli artt. 35, 39 e 40 d.lgs. n. 159/2011, non può essere interpretato restrittivamente: la legittimazione processuale dell’amministratore si modella sui beni sottoposti alla misura e comprende ogni iniziativa giudiziaria, attiva o passiva, necessaria al recupero o alla tutela delle attività ad essi inerenti, ivi incluse le azioni già pendenti per il recupero di beni che si assumono fittiziamente usciti dal patrimonio del soggetto colpito.
Quanto alle norme speciali di cui agli artt. 63, comma 8, e 64, comma 9, d.lgs. n. 159/2011, la Corte ne ha escluso la natura tassativa ed eccezionale: esse ampliano l’ambito operativo dell’amministratore giudiziario, riconoscendogli la possibilità di esperire azioni che, in assenza di fallimento, non sarebbero proponibili da soggetti ad esso estranei, ma non limitano i poteri già discendenti dai generali doveri di gestione del patrimonio. Nel caso di sequestro e confisca dell’intera massa attiva fallimentare, l’amministratore subentra ex art. 64, comma 9, nella posizione del curatore anche nelle azioni “ordinarie” già iniziate, come l’azione di simulazione contrattuale.
La Corte ha inoltre ritenuto infondata la doglianza relativa alla presunta natura creditoria dell’azione esperita dal curatore: questi, nell’azione di simulazione della vendita compiuta dal fallito, cumula la legittimazione già spettante al fallito quale parte contrattuale e quella dei creditori, senza dover allegare e provare l’esistenza di crediti preesistenti. L’interpretazione della domanda proposta dalla ricorrente, fondata su richiami indiretti agli atti di causa, è stata ritenuta inammissibile in sede di legittimità, non integrando alcuna delle ipotesi di vizio sindacabile.
Il terzo motivo è stato parimenti rigettato: la Corte d’Appello non aveva dichiarato inammissibile la doglianza sulla simulazione ma l’aveva valutata genericamente inidonea a contrastare il ragionamento presuntivo, mentre i rilievi sul pagamento del prezzo e sulla posizione del legale rappresentante costituivano motivi nuovi, tardivamente introdotti solo con la comparsa conclusionale. Le circostanze emergenti dai provvedimenti penali, liberamente valutabili ma privi di efficacia di giudicato, sono state ritenute prive di decisività. Il ricorso è stato pertanto integralmente respinto.
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Nota della Redazione
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