Procedure di stabilizzazione e sanatoria dell’abuso dei contratti a termine: necessaria verifica della portata effettiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9550 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’illecito derivante dalla reiterazione abusiva di contratti a termine è sanato dalle procedure di stabilizzazione che comportino una “blanda selezione”, ossia procedure che, fermo l’automatismo dell’immissione in ruolo, prevedano mere regole di priorità tra i candidati in ragione dei tempi, comunque contenuti, necessari per l’attribuzione del posto. Non è sufficiente il solo avvio di una procedura concorsuale per escludere il diritto al risarcimento del danno: occorre accertare l’effettiva portata sanante delle procedure, valutando la natura delle prove previste e la ravvicinatezza della stabilizzazione. Non è sanante un’immissione in ruolo che intervenga oltre il triennio dalla data di inizio della procedura, per chi sia ulteriormente utilizzato in forma precaria. L’onere di tale accertamento grava sul giudice di merito.
Il Fatto
La ricorrente, insegnante di religione, aveva adito il giudice per far accertare l’illegittimità della sequenza ininterrotta di contratti a tempo determinato stipulati dall’anno scolastico 1999/2000 fino all’anno 2020/2021. Il tribunale aveva respinto le domande; la Corte d’appello di Ancona, sulla base dell’allegazione del Ministero circa l’avvio, dal gennaio 2024, di due procedure concorsuali per l’assunzione a tempo indeterminato dei docenti di religione, e considerato che la ricorrente aveva utilmente partecipato alla procedura straordinaria ma non a quella ordinaria, aveva dichiarato cessata la materia del contendere, compensando le spese. La docente ricorre per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, ritenendoli fondati. Rileva che la Corte territoriale ha errato nel ritenere sanato l’illecito sulla base della sola circostanza dell’avvio del reclutamento straordinario e della partecipazione della ricorrente, senza accertare l’effettiva portata sanante di tali procedure. La Corte dà continuità al principio espresso da Cass. n. 30779 del 2025 e Cass. n. 31343 del 2025, secondo cui sono idonee alla sanatoria le procedure di stabilizzazione che comportino una “blanda selezione”, fermo l’automatismo dell’immissione in ruolo.
La Corte precisa che la natura selettiva delle procedure, nei precedenti citati, era stata accertata in fatto dalla corte territoriale, sicché non è precluso raggiungere conclusioni diverse in base ad un diverso accertamento. Se la prova di merito non è dirimente ma costituisce solo un parametro per la priorità nella stabilizzazione, nell’ambito di un automatismo di fondo, la procedura può realizzare la concreta chance di sanatoria del danno. Tuttavia, resta necessaria la verifica della ravvicinatezza entro cui la stabilizzazione ha attuazione, per evitare l’aggravio del pregiudizio medio tempore.
La Corte introduce un’importante precisazione: non dovrebbe ritenersi sanante un’immissione in ruolo che, per chi sia ulteriormente utilizzato in forma precaria, intervenga oltre il triennio dalla data di inizio della procedura di stabilizzazione, tenuto conto che tale è il margine di tempo, desunto dalle regole sul succedersi dei concorsi, entro cui si fissa il limite della reiterazione legittima dei contratti di docenza a termine secondo i precedenti Cass. n. 18698 del 2022 e Cass. n. 9049 del 2025.
La Corte sottolinea che la legge non contiene previsioni cogenti che consentano di ritenere il solo avvio di una procedura sanante ogni illecito. L’accertamento va svolto sulla base dell’assetto che le procedure hanno assunto secondo i provvedimenti che le regolano e di quanto accaduto in fatto rispetto alla ricorrente. Infine, la Corte del rinvio dovrà affrontare il tema della eventuale rilevanza, ratione temporis o in assoluto, della nuova formulazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotta con art. 12, comma 1, del d.l. n. 131 del 2024, convertito in legge n. 166 del 2024.
Il terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 101 c.p.c. per la tardiva allegazione del Ministero, resta assorbito dall’accoglimento dei primi due. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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