Sanabile l’assenza dell’attestazione di buona conservazione per la donazione di beni vincolati (Cass. civ. Sez. 5 n. 11054 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di imposta sulle donazioni di beni culturali vincolati, il beneficio dell’applicazione dell’imposta in misura fissa previsto dall’art. 59 d.lgs. n. 346/1990 è subordinato alla presentazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate della dichiarazione di cui all’art. 13, comma 2, d.lgs. n. 346/1990. Tale adempimento costituisce una condizione di ammissione al beneficio fiscale, assimilabile a una condizione sospensiva, alla quale non è apposto alcun termine finale di avveramento. La mancanza dell’attestazione di buona conservazione può essere sanata, anche oltre il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa, non essendo prevista alcuna espressa comminatoria di decadenza, né potendo il ritardo del rilascio da parte dell’organo competente riverberare effetti preclusivi in danno dell’avente diritto che ne abbia fatto tempestiva richiesta. Ne discende il potere-dovere del giudice tributario di statuire sull’esclusione dei beni dall’imposizione, atteso il diritto del contribuente, ex art. 53 Cost., a non essere assoggettato a un prelievo fiscale maggiore di quello voluto dal legislatore.
Il Fatto
Un notaio, quale soggetto solidalmente responsabile, impugnava gli avvisi di liquidazione emessi dall’Agenzia delle Entrate in relazione a un atto di donazione, con riserva di usufrutto, di due immobili di rilevanza culturale sottoposti a vincolo. L’Amministrazione finanziaria aveva ritenuto inapplicabile l’agevolazione di cui all’art. 59 d.lgs. n. 346/1990, applicando l’imposta proporzionale dell’8%, per l’assenza delle attestazioni ex art. 13 del medesimo decreto circa la buona manutenzione dei beni.
Sia la Commissione tributaria provinciale, sia, in seguito, la Commissione tributaria regionale, avevano respinto le ragioni del contribuente. Avverso la sentenza d’appello veniva proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 13 e 59 del d.lgs. n. 346/1990 e la sanabilità della mancanza dell’attestazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha innanzitutto chiarito che il tenore letterale dell’art. 59 d.lgs. n. 346/1990 subordina l’applicazione del beneficio alla presentazione della certificazione attestante l’assolvimento degli obblighi di conservazione. Tale presupposto è stato qualificato come una condizione di ammissione al beneficio, alla quale, tuttavia, non risulta apposto alcun termine finale di avveramento.
La Corte ha poi rammentato, richiamando il precedente di Cass. n. 2644/2008, che un termine di decadenza, per le gravi conseguenze che ne discendono, deve essere espressamente previsto dalla legge, e che tale previsione è del tutto assente all’interno dell’art. 13 d.lgs. n. 346/1990, al di fuori dell’ipotesi regolata dal suo quarto comma.
Nel caso di specie, era incontestato che la richiesta di attestazione fosse stata trasmessa a mezzo Pec alla Sovrintendenza competente sia prima della stipula dell’atto, dalle parti contraenti, sia successivamente, dal notaio rogante, e che l’attestazione fosse stata rilasciata solo dopo l’emissione degli avvisi di liquidazione. Secondo la Suprema Corte, il rilascio della documentazione a distanza di tempo non può determinare l’inapplicabilità dell’agevolazione, in mancanza di termini e comminatorie di decadenza. L’art. 13 pone l’adempimento del rilascio a carico dell’organo periferico del Ministero della Cultura, sicché l’eventuale ritardo non può precludere il diritto al beneficio fiscale di chi ne abbia fatto tempestiva richiesta.
La Corte ha quindi richiamato, con riferimento al caso di specie, il principio di diritto già affermato per la successione da Cass. n. 26080/2016 e Cass. n. 16873/2009, secondo cui la mancanza dell’attestazione può essere sanata anche oltre il termine per la presentazione della denuncia integrativa, non essendo prevista una comminatoria di decadenza e considerata l’emendabilità della dichiarazione. Ha conseguentemente cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto integralmente l’originario ricorso del contribuente, condannando l’Agenzia delle Entrate alle spese dell’intero giudizio.
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Nota della Redazione
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