Indennità per più stabili non estensibile al portiere di stabile unico con più ingressi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11284 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La denuncia di violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., consente al giudice di legittimità un sindacato diretto sull’interpretazione delle clausole, senza necessità di specifica indicazione delle norme ermeneutiche asseritamente violate. L’art. 6 CCNL 30.06.1988, in tema di portiere adibito a più stabili, riconosce il compenso aggiuntivo del 30% della paga conglobata esclusivamente nell’ipotesi di pluralità di stabili, costituendo questo il presupposto indefettibile della prestazione. Tale indennità non è estensibile al portiere di un unico stabile con ingressi non comunicanti, atteso che la ratio della disposizione collettiva è compensare il maggiore aggravio derivante dalla pluralità di stabili e non di ingressi. La garanzia dell’art. 36 Cost. non si rapporta a tutte le voci retributive di fonte contrattuale, ma solo a quelle che integrano il cd. minimo costituzionale, con esclusione dei compensi aggiuntivi legati a particolari modalità della prestazione.
Il Fatto
Le eredi di un lavoratore, già portiere di uno stabile condominiale, agivano per ottenere la corresponsione dell’indennità prevista dall’art. 6 del CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati del 30.06.1988. La pretesa riguardava l’ipotesi in cui il servizio fosse stato reso in un unico fabbricato, composto però da due ingressi non comunicanti tra loro, situazione che le ricorrenti ritenevano assimilabile a quella, espressamente disciplinata, del portiere addetto a due stabili.
Il Tribunale e, successivamente, la Corte d’Appello di Napoli, rigettavano la domanda, ritenendo la disposizione contrattuale riferita esclusivamente all’ipotesi del condominio con due o più stabili. Avverso tale decisione le eredi proponevano ricorso per cassazione, deducendo la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale e dell’art. 36 Cost..
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha premesso che, in forza della novella di cui al d.lgs. n. 40/2006, l’interpretazione dei contratti collettivi nazionali è parificata a quella delle norme di diritto, sicché il sindacato del giudice di legittimità non è più limitato al controllo della motivazione ma si estende direttamente all’esegesi della clausola, secondo i criteri codicistici di cui agli artt. 1362 ss. cod. civ..
Nel merito, la disposizione dell’art. 6, commi 2 e 3, del CCNL del 1988 prevede l’indennità aggiuntiva del 30% al portiere addetto a due o più stabili, individuando nelle pluralità di stabili e nella sorvegliabilità degli ingressi i presupposti per il trattamento economico. La Corte ha escluso l’estensione analogica all’unico stabile con ingressi non comunicanti, valorizzando la lettera della norma, la sua rubrica “Portiere adibito a più stabili” e soprattutto la ratio dell’indennità, volta a compensare il maggior aggravio derivante dalla pluralità di fabbricati, non dalla mera pluralità di accessi.
L’esegesi è stata confermata dal comportamento complessivo delle parti sociali, ai sensi dell’art. 1362, secondo comma, cod. civ.: solo con il CCNL del 25.05.1992 è stata specificamente regolata l’ipotesi dell’unico stabile con più ingressi non comunicanti, con un compenso aggiuntivo ridotto al 10% del salario minimo conglobato. Un’interpretazione estensiva della clausola del 1988 condurrebbe all’irragionevole conclusione che la medesima situazione logistica sarebbe stata compensata in misura tripla rispetto alla successiva regolamentazione collettiva.
Quanto al quarto motivo, la Corte ne ha affermato l’infondatezza, ribadendo che la garanzia di proporzionalità e sufficienza di cui all’art. 36 Cost. va valutata sull’importo globale della retribuzione effettivamente percepita, con esclusione delle voci di natura squisitamente contrattuale, come le indennità collegate a particolari caratteristiche della prestazione, che non integrano il cd. minimo costituzionale. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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