Tasso leasing difforme da quello contrattuale: non è determinabile e scatta la sanzione dell’art. 117 TUB (Cass. civ. Sez. 3 n. 11817 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di leasing finanziario e di trasparenza bancaria, il tasso di interesse è validamente determinato, ai sensi dell’art. 117, comma 4°, T.U.B., anche per relationem, attraverso il rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci obiettivamente individuabili, senza margini di incertezza o di discrezionalità in capo alla società concedente. La determinabilità per relationem non può, però, essere estesa all’ipotesi in cui i parametri contrattuali siano unilateralmente fissati dalla società di leasing e manchino criteri di calcolo esplicitati nel contratto, né può risolversi in un procedimento di estrazione del tasso “a ritroso” affidato all’ordinaria diligenza dell’utilizzatore. La difformità tra il tasso indicato in contratto e quello effettivamente applicato, ove non sanabile per relationem, determina l’opacità dell’operazione e comporta l’applicazione della sanzione sostitutiva di cui all’art. 117, comma 7°, T.U.B., dovendo la relativa verifica essere compiuta alla luce della funzione della trasparenza come valore idoneo a incidere sull’equilibrio delle relazioni contrattuali.
Il Fatto
La società utilizzatrice, convenuta in giudizio con ricorso ai sensi dell’art. 702-bis cod. proc. civ., aveva chiesto la sospensione dell’obbligo di pagamento dei canoni di un contratto di leasing immobiliare, deducendo la nullità del tasso applicato dalla concedente per la sua indeterminatezza e per la discrasia tra il tasso indicato in contratto e quello effettivamente praticato a seguito della capitalizzazione. L’utilizzatrice aveva inoltre contestato la mancata inclusione del prezzo di opzione finale nel calcolo del tasso effettivo e la sua rilevanza ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usurario.
Il Tribunale, con ordinanza ex art. 702-ter cod. proc. civ., rigettava le domande. La Corte d’appello di Brescia confermava la decisione, ritenendo il tasso determinabile “a ritroso” sulla base dei dati contrattuali e la discrasia tra tasso dedotto e tasso applicato non integrante le condizioni per l’applicazione della sanzione di cui all’art. 117 T.U.B., potendo semmai configurare una mera responsabilità di natura contrattuale.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel richiamare il proprio precedente Sez. 3, n. 12889 del 2021, ricostruisce la funzione della trasparenza non più in senso meramente “bancaristico”, ma come valore che incide sull’equilibrio delle relazioni contrattuali. In tale prospettiva, la determinazione del tasso per relationem è ammessa solo in presenza di criteri prestabiliti ed elementi estrinseci obiettivamente individuabili, la cui identificazione sia suscettibile di attuarsi in modo inequivoco, con esclusione di ogni dipendenza dalla volontà unilaterale della società concedente. Tale indirizzo risulta ribadito dalle successive Cass. Sez. 3, n. 29530/2024, n. 28824/2023, n. 35110/2024 e n. 711/2025.
La Corte censura la sentenza impugnata per aver ritenuto determinabile il tasso attraverso un calcolo “a ritroso” effettuato a partire dai dati numerici del contratto. Tale operazione, infatti, non può essere estesa alle ipotesi, come quella di specie, in cui i parametri contrattuali siano unilateralmente determinati dalla società di leasing e manchino la formula, i criteri di calcolo o il richiamo a fonti esterne di riferimento. La Corte esclude che l’utilizzatore possa essere gravato dell’onere di calcolare il tasso mediante formule non indicate né richiamate nel contratto, atteso che la trasparenza esige che il costo dell’operazione sia conoscibile al momento della conclusione del negozio.
La Corte reputa, inoltre, non conferente l’affermazione della Corte d’appello secondo cui l’errata indicazione del tasso avrebbe potuto costituire fonte di responsabilità civile: una volta accertata la discrasia tra tasso effettivo e tasso dichiarato, non sanabile per relationem, trova applicazione la sanzione del ricalcolo degli interessi ai sensi dell’art. 117, comma 7°, T.U.B. L’utilizzatore, che ha formato la propria volontà sul tasso indicato in contratto, non può subire l’applicazione di un metodo di calcolo che determini un tasso effettivo superiore a quello pattuito.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, affinché faccia applicazione dei principi sopra richiamati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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