Canoni per attraversamento del demanio idrico: giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ. Sez. 5 n. 12200 del 01.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È cassata senza rinvio la seconda sentenza d’appello pronunciata in un giudizio introdotto da una duplice iscrizione a ruolo della medesima impugnazione, per violazione del principio del ne bis in idem processuale, atteso che la mancata riunione rende improcedibile il processo successivo e impone la cancellazione della causa iscritta per seconda. La controversia concernente la cartella di pagamento di canoni concessori per attraversamenti e parallelismi di canali consorziali, richiesti a un soggetto non consorziato per concessioni rilasciate ai sensi del r.d. n. 368/1904, non ha natura tributaria ma riguarda corrispettivi di diritto privato: la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, non al giudice tributario, non vertendosi in materia di contributi di bonifica.
Il Fatto
La società, non consorziata, impugnava dinanzi alla CTP la cartella di pagamento con cui il Consorzio di bonifica le richiedeva il pagamento dei canoni concessori per gli anni 2015 e 2016, a titolo di indennizzo per attraversamenti e parallelismi di canali con tubazioni. La CTP di Rovigo accoglieva il ricorso e il Consorzio proponeva appello. La CTR del Veneto, pronunciando in un identico giudizio di appello iscritto a ruolo per due volte, rigettava l’impugnazione con due distinte e identiche sentenze, entrambe depositate il 29/09/2020, con duplice condanna alle spese. Il Consorzio proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente la questione procedimentale e quella di giurisdizione. Rileva, in primo luogo, che il ricorso cumulativo è ammissibile, in quanto le due sentenze impugnate involgevano il medesimo rapporto sostanziale e afferivano alla medesima pronuncia di primo grado, in applicazione del principio delle Sezioni Unite n. 3692 del 2009.
Quanto al merito della censura, la Corte osserva che l’originario appello era unico, ma era stato iscritto a ruolo due volte, dando origine a due distinti procedimenti che avrebbero dovuto essere riuniti. La mancata riunione ha determinato la violazione del ne bis in idem processuale, posto dall’art. 39 c.p.c., che preclude la duplice statuizione su un’identica domanda tra le stesse parti. In difetto di riunione, la pronuncia sulla prima impugnazione rende improcedibile la seconda, risultando impossibile il simultaneus processus e operando la decadenza di cui all’art. 333 c.p.c. Consegue la cassazione senza rinvio della seconda sentenza, che non poteva essere emessa.
Nel merito della seconda questione, la Suprema Corte chiarisce che la causa petendi della cartella non è costituita da contributi di bonifica, ma da canoni concessori per l’attraversamento del demanio idrico, disciplinati dal r.d. n. 368/1904 e dalla normativa regionale veneta, cui rinvia l’avviso di pagamento. La società intimata non è consorziata e non è titolare di terreni nel perimetro di contribuenza, sicché la pretesa non rientra nella materia dei contributi.
La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 2730 del 2017 in materia di canoni per l’attraversamento di strade statali, affermando che la riserva di legge di cui all’art. 93 d.lgs. n. 259/2003 deve intendersi come rinvio a una fonte statale, essendo la determinazione dei canoni espressione della tutela della concorrenza di cui all’art. 117, lett. e), Cost.. La controversia è pertanto devoluta al giudice ordinario, con disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi che ne prevedano il pagamento. La Corte accoglie il secondo motivo, assorbiti gli altri, e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario, rimettendo le parti dinanzi al giudice ordinario con onere di riassunzione entro tre mesi, ai sensi dell’art. 59, comma 2, l. n. 69/2009. Le spese dell’intero giudizio sono integralmente compensate.
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Nota della Redazione
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