Il ritardo non essenziale non esclude la risoluzione per inadempimento di non scarsa importanza (Cass. civ. Sez. 2 n. 15770 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La non essenzialità del termine contrattuale di adempimento non equivale a mancanza di termine, né obbliga il creditore a costituire in mora il debitore. L’inosservanza di un termine non essenziale, pur impedendo la risoluzione di diritto ex art. 1457 c.c. in mancanza di diffida ad adempiere, non esclude la risolubilità del contratto ex art. 1453 c.c., se il ritardo si traduce in un inadempimento di non scarsa importanza, superando ogni ragionevole limite di tolleranza. L’accertamento di tale gravità costituisce apprezzamento discrezionale del giudice di merito, condotto in relazione all’oggetto e alla natura del contratto e al comportamento complessivo delle parti.
Il Fatto
Il promissario acquirente conveniva in giudizio la promittente venditrice, lamentando vizi e difformità dell’immobile e la circostanza che la controparte avesse promesso in vendita porzioni immobiliari non sue. Chiedeva l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. e, in subordine, la risoluzione del contratto e il risarcimento danni. La convenuta resisteva, chiedendo la risoluzione per inadempimento del promissario acquirente, che aveva omesso di versare la caparra e si era sottratto alla stipula del definitivo. Il Tribunale rigettava le domande attoree e accoglieva la riconvenzionale; la Corte d’appello confermava la decisione, ritenendo le condotte dell’appellante idonee a integrare un inadempimento di non scarsa importanza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminato l’unico motivo di ricorso, ha escluso preliminarmente ogni situazione di incompatibilità del consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c., richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 9611/2024.
Nel merito, il ricorrente sosteneva la violazione degli artt. 1453, 1454, 1455 e 1457 c.c., deducendo che, non essendo essenziale il termine per la conclusione del definitivo e mancando una diffida, il ritardo non avrebbe potuto determinare la risoluzione. La Corte ha affermato che la non essenzialità del termine obbliga a valutare la gravità del ritardo, che è invece in re ipsa quando il termine è essenziale; pertanto, l’inosservanza di un termine non essenziale non esclude la risolubilità del contratto ex art. 1453 c.c., ove il ritardo superi ogni ragionevole limite di tolleranza.
L’accertamento compiuto dalla Corte d’appello, che aveva valorizzato il mancato versamento della caparra, i reiterati rifiuti di stipulare e il deposito del prezzo a quasi tre mesi dalla scadenza, è stato ritenuto insindacabile in sede di legittimità. La Corte ha infine escluso la sussistenza di una motivazione apparente, ricorrendo il vizio solo in caso di obiettiva carenza del criterio logico seguito dal giudice.
Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore dello Stato, trattandosi di parte ammessa al patrocinio, e al pagamento della somma equitativa ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., in applicazione dell’art. 380-bis c.p.c. La Corte ha infine declinato la propria competenza a liquidare i compensi al difensore della controricorrente, spettando tale liquidazione al giudice di merito ai sensi dell’art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, non essendo la previsione superata dal comma 3-bis della medesima disposizione.
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Nota della Redazione
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