La grave iniquità della clausola sugli interessi moratori si valuta alla data della pattuizione (Cass. civ. Sez. 1 n. 16202 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di nullità della clausola derogatoria degli interessi di mora per grave iniquità, ai sensi dell’art. 7 d.lgs. 231/2002, richiede una valutazione complessiva dell’equilibrio contrattuale al momento della pattuizione, tenendo conto dell’effettiva negoziazione tra le parti. L’esclusione degli interessi non determina di per sé nullità ove sia giustificata e frutto di trattativa consapevole. La grave iniquità si valuta, di regola, alla data della pattuizione della clausola, non alla data della sua applicazione a seguito dell’inadempimento. La parte può rinunciare agli importi dovutigli a titolo di interessi moratori, a condizione che tale rinuncia si fondi su un consenso liberamente prestato.
Il Fatto
Una società, costituita in A.T.I., aveva stipulato un contratto di subaffidamento con un consorzio per lavori pubblici. La controversia riguardava il pagamento di fatture non saldate e l’applicazione di interessi moratori secondo il d.lgs. 231/2002.
Il Tribunale aveva riconosciuto il credito della società ma aveva ritenuto inammissibile la domanda di accertamento della nullità della clausola sugli interessi moratori. La Corte d’Appello aveva confermato la validità della clausola contrattuale che derogava al tasso legale di mora, considerandola non gravemente iniqua. La società ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La società ricorrente deduceva la violazione dell’art. 7 d.lgs. 231/2002, sostenendo che la sentenza impugnata aveva valutato la grave iniquità della clausola facendo riferimento alla data di formazione della clausola, anziché alla data della sua applicazione a seguito dell’avvenuto inadempimento del debitore.
La Corte osserva che la dichiarazione di nullità della clausola derogatoria degli interessi di mora per grave iniquità richiede una valutazione complessiva dell’equilibrio contrattuale al momento della pattuizione, tenendo conto dell’effettiva negoziazione tra le parti. L’esclusione degli interessi non determina di per sé nullità ove sia giustificata e frutto di trattativa consapevole.
Il Collegio afferma che la “grave iniquità” ex art. 7 d.lgs. 231/2002 si valuta, di regola, alla data della pattuizione della clausola, non alla data della sua applicazione a seguito dell’inadempimento. Inoltre, la parte può rinunciare agli importi dovutigli a titolo di interessi moratori, a condizione che tale rinuncia si fondi su un consenso liberamente prestato, richiamando la giurisprudenza della CGUE e la successiva Cass. n. 3736 del 2023.
La Corte ha ritenuto corretta la valutazione di inammissibilità del ricorso, poiché la ragione decisoria esposta nella sentenza impugnata non veniva confutata con il motivo di ricorso, che in parte ne travisava anche la portata ed il significato. La società ricorrente è stata condannata, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata in misura pari all’importo delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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