Responsabilità erariale della struttura sanitaria privata accreditata per prestazioni extra budget (Cass. civ. Sez. Un. n. 16810 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La struttura sanitaria privata in regime di accreditamento ex art. 8-bis del d.lgs. n. 502/1992 è in rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, con conseguente giurisdizione della Corte dei conti per la responsabilità erariale derivante dalla violazione dei doveri connessi a tale rapporto. La distinzione tra fase genetica del rapporto concessorio e fase di esecuzione è irrilevante, costituendo quest’ultima la concreta attuazione delle finalità del sistema sanitario. La violazione dei tetti di spesa nell’erogazione di prestazioni sanitarie, ancorché attuata mediante cessione del credito e successiva procedura esecutiva, integra violazione di obblighi del rapporto di servizio. Il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Corte dei conti è ammissibile solo per motivi inerenti alla giurisdizione, restando esclusi gli errores in iudicando, ivi compresa la valutazione dell’elemento soggettivo della condotta.
Il Fatto
La società, struttura sanitaria privata operante in regime di accreditamento, era stata citata in giudizio dinanzi alla Corte dei conti per il danno cagionato all’azienda sanitaria provinciale. Il danno derivava dalla liquidazione, disposta dal Tribunale nell’ambito di una procedura esecutiva, di una somma in favore della società cessionaria dei crediti vantati dalla struttura nei confronti dell’azienda sanitaria, relativi a prestazioni rese oltre il tetto massimo di spesa. L’azienda sanitaria aveva formalmente disconosciuto la cessione e contestato la debenza delle somme. La Corte dei conti territoriale e, in appello, la Sezione prima giurisdizionale centrale avevano affermato la responsabilità erariale della struttura, la quale aveva ceduto crediti per prestazioni non autorizzate, dichiarando mendacemente che le somme erano certe, liquide ed esigibili e che alcuna eccezione poteva essere opposta dal debitore ceduto.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite disattengono l’eccezione di giudicato interno e affrontano il merito del ricorso, incentrato sul difetto di giurisdizione del giudice contabile. La ricorrente sosteneva che la fase di esecuzione del rapporto tra struttura accreditata e amministrazione avesse natura privatistica e che mancasse un inserimento della struttura nell’apparato organizzativo della pubblica amministrazione, contestando altresì la sussistenza di obblighi di osservanza del tetto di spesa.
La Corte richiama la giurisprudenza costante delle Sezioni Unite in tema di rapporto di servizio, sussistente allorché il privato sia temporaneamente inserito nell’organizzazione della pubblica amministrazione per lo svolgimento di un’attività di interesse pubblico, essendo irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta. Con specifico riferimento all’accreditamento, la realizzazione dell’interesse pubblico alla salute è demandata anche al soggetto privato, la cui attività si concretizza nell’erogazione di un servizio pubblico remunerato con risorse pubbliche e sottoposta al potere di direzione e controllo dell’amministrazione (v. Sez. U, n. 473 del 14/01/2015; Sez. U, n. 16336 del 18/06/2019; Sez. U, n. 2882 del 31/01/2023).
Ne consegue che l’instaurazione del rapporto concessorio di accreditamento comporta il pieno inserimento dell’accreditato nell’organizzazione della pubblica amministrazione. La stipulazione dell’accordo contrattuale postula il preventivo necessario accreditamento, sicché l’accordo integra una modalità di attuazione del rapporto concessorio. La violazione delle regole dell’accreditamento, ivi compreso il superamento del tetto di spesa, si pone come violazione di doveri relativi al rapporto di servizio, fondati sia sui vincoli negoziali conclusi ai sensi dell’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 sia sugli obblighi di cui all’art. 8-quater del medesimo d.lgs..
Irrilevante è, poi, l’assenza di poteri autoritativi o di gestione del pubblico denaro in capo alla struttura privata, essendo sufficiente l’inserimento continuativo nell’organizzazione dell’ente per il perseguimento delle finalità pubbliche. I precedenti invocati dalla ricorrente riguardano fattispecie in cui non era configurabile un rapporto di servizio o questioni di riparto tra giudice ordinario e amministrativo, del tutto estranee alla giurisdizione contabile.
La Corte dichiara, infine, inammissibili le doglianze relative all’apprezzamento sulla responsabilità della società e sul preteso conflitto di giudicati, in quanto il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Corte dei conti è ammissibile esclusivamente per motivi di giurisdizione, non per errores in procedendo o in iudicando. La valutazione della natura dolosa o colposa della condotta rientra nel giudizio di stretto merito del giudice contabile. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese per le gravi ed eccezionali ragioni legate al complessivo contenzioso.
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Nota della Redazione
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