L’istanza di distrazione non è rinuncia implicita al patrocinio a spese dello Stato (Cass. civ. Sez. 2 n. 17044 del 30.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di antistatarietà resa dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con richiesta di distrazione delle spese processuali ai sensi dell’art. 93 c.p.c., non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell’assistito, né determina la revoca dell’ammissione, le cui cause sono tassativamente indicate dall’art. 136 d.P.R. n. 115/2002 e non sono suscettibili di applicazione analogica. Ne consegue che il difensore, la cui istanza di liquidazione dei compensi sia stata rigettata, è legittimato a proporre opposizione avverso tale decreto, conservando un’autonoma legittimazione a far valere il proprio credito professionale nei confronti dello Stato, che viene meno solo nelle ipotesi di diniego dell’ammissione o di espressa revoca del beneficio per una delle cause previste dalla legge.
Il Fatto
Un avvocato, difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio di separazione giudiziale, proponeva opposizione avverso il decreto con cui il Tribunale aveva rigettato la sua istanza di liquidazione dei compensi professionali. Il giudice di merito, rilevato d’ufficio il difetto di legittimazione attiva del professionista, dichiarava inammissibile l’opposizione, sul presupposto che la richiesta di distrazione delle spese, avanzata dal difensore quale antistatario, fosse incompatibile con l’ammissione del cliente al beneficio, dovendosi equiparare a una rinuncia implicita e quindi a una revoca dell’ammissione medesima, impugnabile solo dalla parte personalmente.
La Motivazione della Corte
La Corte, esaminati congiuntamente i primi due motivi di ricorso, chiarisce che l’istanza di distrazione delle spese e l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato perseguono finalità distinte: la prima attribuisce al difensore uno strumento di tutela rafforzata per il recupero dei crediti professionali nei confronti della controparte soccombente; la seconda instaura un rapporto tra la parte non abbiente e lo Stato, finalizzato a garantire l’effettività del diritto di difesa ex art. 24 Cost. Si tratta di istituti che non si escludono a vicenda, operando su piani diversi.
Quanto alla pretesa rinuncia implicita, la Corte osserva che il difensore non può disporre del diritto del proprio assistito al beneficio, non rientrando tale potere tra quelli conferitigli ex art. 84 c.p.c.. Le cause di revoca dell’ammissione sono individuate tassativamente dall’art. 136 d.P.R. n. 115/2002 e, trattandosi di norme eccezionali, non sono applicabili analogicamente alla presentazione dell’istanza di distrazione, in forza del divieto di cui all’art. 14 preleggi. Il contrasto giurisprudenziale esistente sul punto è stato composto dalle Sezioni Unite n. 8561/2021, che hanno aderito all’orientamento secondo cui la richiesta del difensore non determina alcuna revoca implicita.
Nel caso di specie, il decreto impugnato non aveva mai disposto alcuna revoca dell’ammissione, ma si era limitato a rigettare l’istanza di liquidazione per asserita incompatibilità tra i due istituti. L’avvocato, quindi, non aveva chiesto di accertare le condizioni di ammissione del proprio cliente, ma aveva insistito nella richiesta di liquidazione del compenso, facendo valere la propria autonoma legittimazione, che viene meno solo nelle ipotesi di rigetto dell’istanza di ammissione o di espressa revoca del beneficio per una delle cause legali.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo, dichiara assorbito il terzo relativo alla sanzione per il contributo unificato, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Nocera Inferiore in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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