Eccesso di potere giurisdizionale: sindacato inammissibile sulla revocazione del giudice contabile (Cass. civ. Sez. Un. n. 18626 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Corte dei conti è ammesso esclusivamente per i motivi inerenti alla giurisdizione, ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost. e dell’art. 362 c.p.c. L’eccesso di potere giurisdizionale è configurabile solo nelle ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione, non già quando si contesti un error in iudicando o un error in procedendo del giudice speciale. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso con cui si censura la valutazione delle condizioni di ammissibilità dell’istanza di revocazione (novità e decisività dei documenti), poiché tale valutazione attiene alle modalità di esercizio del potere giurisdizionale e non ai suoi limiti esterni. Detta limitazione non contrasta con gli artt. 6 CEDU e 47 della Carta di Nizza, non imponendo il diritto convenzionale l’istituzione di un giudice di legittimità.
Il Fatto
La Corte dei conti, in primo grado, aveva respinto la domanda di revocazione proposta dal ricorrente, un ex sindaco, avverso la pronuncia di condanna al pagamento di una somma per la liquidazione di compensi ritenuta illegittima. Il giudice di appello ha confermato la decisione, escludendo la novità e la decisività dei documenti posti a fondamento dell’impugnazione, trattandosi di atti ufficiali dell’amministrazione comunale, accessibili e privi di efficacia probatoria diretta.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente, deducendo, in tre motivi, l’eccesso di potere giurisdizionale per rifiuto di giudicare e la violazione dei principi sovranazionali sul diritto a un ricorso effettivo, nonché prospettando una questione di legittimità costituzionale. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite esaminano congiuntamente i motivi, in quanto connessi, ritenendoli inammissibili. Richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale e il proprio consolidato orientamento, la Corte afferma che il sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione sulle decisioni del giudice speciale non si estende alla deduzione di errori di giudizio o di procedura. L’eccesso di potere giurisdizionale è ravvisabile solo nelle ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione (invasione della sfera del legislatore o dell’amministrazione, ovvero arretramento) o di difetto relativo (affermazione o negazione della giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione).
Costituisce, pertanto, ipotesi estranea al perimetro del sindacato la censura che investe le modalità di esercizio del potere giurisdizionale, come quella relativa alla valutazione dei presupposti di ammissibilità dell’istanza di revocazione. La Corte chiarisce che la revocazione, quale mezzo di impugnazione straordinario volto a superare il giudicato, attribuisce al giudice un potere da esercitare in concreto; dolersi dell’esercizio in tesi errato di tale potere non integra una questione di giurisdizione. Il principio, già affermato per il Consiglio di Stato, è esteso alle decisioni della Corte dei conti, quale giudice speciale.
La Corte esclude altresì che l’insindacabilità per violazione del diritto dell’Unione europea contrasti con gli artt. 47 e 52 della Carta di Nizza, richiamando il proprio precedente in materia e la sentenza della Corte di giustizia UE nella causa C-497/20, Randstad Italia. L’ordinamento italiano garantisce l’accesso a un giudice indipendente e imparziale, quale il giudice contabile, e la denuncia di un asserito diniego di giustizia derivante da un’erronea interpretazione delle norme non può essere ricondotta ai vizi di giurisdizione.
Quanto alla questione di legittimità costituzionale, la Corte rileva che la norma applicabile non è l’art. 170 ma l’art. 207 d.lgs. n. 174/2016, il quale riproduce il contenuto dell’art. 111, comma 8, Cost., limitando l’impugnazione delle decisioni della Corte dei conti ai soli motivi di giurisdizione. Tale assetto non viola l’art. 6 CEDU, in quanto la norma convenzionale non obbliga gli Stati a istituire un doppio grado di legittimità. La diversa impostazione veicolata dal ricorrente, volta a ricomprendere nel sindacato anche la violazione di legge, è incompatibile con l’architettura costituzionale che limita il ricorso alle sole violazioni dei limiti esterni della giurisdizione.
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Nota della Redazione
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