Omesso deposito della sentenza impugnata: improcedibilità anche nel nuovo art. 137-bis (Cass. civ. Sez. 3 n. 19864 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., quando il ricorrente non depositi, nel termine di venti giorni dalla notificazione, la copia autentica della sentenza impugnata. La sanzione dell’improcedibilità non è superata dalla circostanza che, a seguito della riforma di cui all’art. 137-bis disp. att. c.p.c., la Cancelleria della Corte sia onerata di richiedere al giudice a quo la trasmissione del fascicolo d’ufficio, atteso che il termine per tale richiesta è ordinatorio e scade in un momento successivo rispetto a quello per il deposito del controricorso. La produzione della sentenza impugnata costituisce l’essenza stessa dell’impugnazione e non può essere sostituita dalla produzione effettuata dal controricorrente, la quale non è idonea a integrare il presupposto dell’impugnazione proposta da altro soggetto. La dichiarazione di improcedibilità non preclude, ove ne ricorrano i presupposti, la verifica dell’eventuale inammissibilità dei motivi di ricorso.
Il Fatto
La società affiliata e il suo socio garante convenivano in giudizio l’affiliante, deducendo la nullità, l’annullabilità ovvero la risoluzione del contratto di affiliazione commerciale per asserita mancanza di trasferimento del know-how e per violazioni della legge n. 129 del 2004. Il tribunale rigettava le domande e, accolta la riconvenzionale dell’affiliante, dichiarava risolto il contratto per inadempimento dell’affiliata. La corte d’appello confermava la decisione, e la società ed il socio proponevano ricorso per cassazione, articolato in otto motivi, cui l’affiliante resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva preliminarmente che i motivi di ricorso non possono essere esaminati per l’improcedibilità del ricorso, non avendo la parte ricorrente depositato la copia della sentenza impugnata come prescritto dall’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.. La produzione è prescritta a pena di improcedibilità, trattandosi di attività elementare che risponde a un’esigenza oggettiva della gestione del processo di cassazione. La Corte distingue l’ipotesi in esame da quella, affrontata dalle Sezioni Unite n. 10648 del 2017, della mancata produzione della relata di notifica della sentenza impugnata: in quel caso la sanzione è stata ritenuta sproporzionata rispetto al diritto di accesso a un tribunale perché la prova della notifica risultava aliunde acquisita, mentre nel caso di omessa produzione della sentenza stessa viene meno l’oggetto dell’impugnazione.
La Corte affronta quindi la tesi recentemente espressa dalla Sezione Lavoro con la pronuncia n. 28512 del 2025, che ha escluso l’improcedibilità alla luce del nuovo art. 137-bis disp. att. c.p.c., il quale pone a carico della Cancelleria la richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio. Tale tesi non è condivisa: la Corte osserva che l’obbligo della Cancelleria è soggetto a un termine ordinatorio di sessanta giorni dal deposito del ricorso, che può scadere ben dopo il termine di quaranta giorni per il deposito del controricorso, con la conseguenza che la Corte potrebbe trovarsi a delibare il ricorso senza disporre del fascicolo. La conservazione dell’obbligo di deposito a pena di improcedibilità appare, pertanto, ragionevole e frutto della discrezionalità legislativa.
La Corte esamina poi, in via subordinata, i motivi di ricorso, ritenendoli tutti inammissibili. In particolare, i motivi inerenti alla violazione dell’art. 112 c.p.c. sono inammissibili per violazione del principio di autosufficienza di cui all’art. 366, n. 6, c.p.c., non avendo i ricorrenti indicato le domande o eccezioni su cui il giudice avrebbe omesso di pronunciarsi. Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non è correttamente dedotto, poiché la censura non riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo ma la diversa valutazione di elementi istruttori, che non è sindacabile in sede di legittimità. I motivi concernenti la violazione della legge n. 129 del 2004 non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, e i motivi sulla nullità della sentenza non evidenziano un vizio attinente all’esistenza della motivazione, nei limiti del “minimo costituzionale” delineato dalle Sezioni Unite.
In conclusione, il ricorso è dichiarato improcedibile e, ove non fosse stato tale, sarebbe stato comunque inammissibile.
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Nota della Redazione
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