Il silenzio del creditore non integra dolo revocatorio se la circostanza risulta dal documento prodotto con la domanda (Cass. civ. Sez. 1 n. 20227 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di revocazione del decreto di esecutività dello stato passivo fallimentare, il dolo del creditore non può essere desunto dal mero silenzio serbato su una circostanza che risultava già dal documento dallo stesso prodotto a corredo della domanda di ammissione, poiché tale documento poteva e doveva essere esaminato in sede di verifica del passivo. Il silenzio, per integrare dolo revocatorio, deve essere accompagnato da artifizi idonei a confondere la difesa avversaria e a indurre il giudice a decidere sull’ignoranza di un fatto saliente. La mancata produzione in giudizio di altri documenti, che la parte è libera di utilizzare o meno, non costituisce artifizio, salvo che sia stato emesso un ordine di esibizione.
Il Fatto
Un professionista era stato ammesso al passivo del fallimento di un imprenditore individuale per un credito complessivo, in parte in chirografo per compensi professionali e in parte in privilegio per rivalsa IVA. La curatela aveva proposto ricorso per la revocazione del credito ammesso, sostenendo che il creditore avesse ottenuto l’ammissione mediante dolo processuale, per avere qualificato come acconto il pagamento risultante da una fattura che, invece, era stata emessa a saldo delle prestazioni rese.
Il Tribunale aveva accolto la domanda del curatore, disponendo la revoca del decreto di esecutività dello stato passivo nella parte in cui il credito era stato ammesso. Contro tale decreto il creditore ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i cinque motivi di ricorso, ritenendoli fondati. Il tribunale aveva individuato due possibili profili di fondatezza della domanda di revocazione: il dolo del creditore per l’omissione di fatti decisivi e la scoperta di documenti decisivi non prodotti. Quest’ultima ipotesi era stata esclusa dal giudice di merito, poiché la fattura era stata spontaneamente prodotta in sede di verifica del passivo.
Quanto al dolo sub specie di silenzio decettivo, la Corte ha rilevato come il tribunale lo avesse desunto dalle prove documentali prodotte dal creditore per difendersi dal ricorso per revocazione, e non da prove introdotte dalla curatela. Il dolo sarebbe consistito nell’avere il creditore taciuto che la fattura era stata emessa a saldo e non ad acconto. Senonché, essendo stata la fattura prodotta con l’esplicita indicazione “a saldo”, non è dato imputare al creditore un comportamento omissivo su una circostanza che emergeva proprio dal documento da lui prodotto.
La Corte ha precisato che la fattispecie integra un’ipotesi di errore di sussunzione: il fatto in sé non può essere imputato al creditore quale oggetto di dolo revocatorio, perché risultava dal documento prodotto con la domanda di ammissione. Richiamando il precedente di Cass. n. 1207/2020, la Corte ha ribadito che il silenzio non integra dolo se non è accompagnato da artifizi idonei a confondere la difesa avversaria e a indurre il giudice in errore su un fatto saliente. La mancata produzione di altri documenti non costituisce artifizio.
La Corte ha accolto il ricorso, cassato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di Varese in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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