Autoriduzione dell’avviso e cessazione della materia del contendere (Cass. civ. Sez. 5 n. 20806 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte, la modificazione in diminuzione dell’originario avviso di accertamento non esprime una nuova pretesa tributaria, limitandosi a ridurre quella originaria, sicché non costituisce atto nuovo, ma solo revoca parziale di quello precedente. Tale evenienza non può comportare la cessazione della materia del contendere, poiché permane l’interesse della pubblica amministrazione a vedere riconosciuto il proprio credito tributario e quello del contribuente a negare la pretesa residua. Ne consegue che il giudice è tenuto a pronunciarsi sulla fondatezza della residua pretesa erariale, nell’ambito della cognizione di impugnazione/merito sui limiti di legittimità dell’atto impositivo opposto.
Il Fatto
A seguito di accertamento ex artt. 39, comma 1, 40 e 42 d.P.R. n. 600/1973, l’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti del contribuente un avviso di accertamento con il quale rideterminava il reddito d’impresa in misura superiore. Fallito il tentativo di accertamento con adesione, l’Ufficio, sulla base della documentazione prodotta, annullava parzialmente l’avviso in via di autotutela, riducendo il reddito accertato. Il contribuente impugnava l’avviso limitatamente alla parte non annullata e la Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso. In sede di appello, la Commissione tributaria regionale della Calabria dichiarava estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, ritenendo che l’annullamento parziale avesse eliso l’oggetto della lite. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato preliminarmente il primo motivo di ricorso, con cui l’Ufficio deduceva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente o gravemente illogica. Sul punto, richiamando il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e la successiva Cass. n. 7090 del 2022, la Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto al “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, comma 6, Cost., e può essere denunciato solo quando la motivazione sia totalmente mancante, meramente apparente, ovvero fondata su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Nella specie, la motivazione della CTR, pur se giuridicamente errata, non era né apparente né illogica, sicché il motivo è stato rigettato.
Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha rilevato che l’atto di modifica in diminuzione dell’avviso di accertamento non aveva determinato la sostituzione dell’atto impositivo originario, ma una mera autoriduzione quantitativa della pretesa erariale, fermi restando i presupposti costitutivi del rapporto tributario. Richiamando i precedenti di Cass. n. 2246 del 2018, Cass. n. 11699 del 2016 e Cass. n. 18625 del 2020, la Corte ha affermato che la riduzione in diminuzione non configura un’ipotesi di autotutela sostitutiva, né esprime una nuova pretesa impositiva. L’atto impugnato rimane, pertanto, pienamente vigente nella parte non annullata.
Da tale premessa discende l’errore del giudice di secondo grado nell’aver dichiarato la cessazione della materia del contendere. Permane, infatti, l’interesse dell’Amministrazione finanziaria a vedere riconosciuto il proprio credito e quello del contribuente a contestare la residua pretesa, con la conseguente necessità che il giudice di merito si pronunci sulla fondatezza della pretesa erariale ancora in contestazione.
La Corte ha quindi accolto il secondo motivo, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame e provveda anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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