Il fideiussore può opporre il concorso colposo del creditore come eccezione difensiva ex art. 1227 c.c. (Cass. civ. Sez. 3 n. 21651 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’estinzione della fideiussione per decorso del termine semestrale di cui all’art. 1957 c.c. integra un’eccezione in senso stretto, rimessa alla disponibilità del garante e non rilevabile d’ufficio, soggetta alle preclusioni processuali: nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta nell’atto di citazione in opposizione, con allegazione specifica del dies a quo della decadenza. L’eccezione di concorso colposo del creditore ex art. 1227 c.c., invece, è una mera difesa, rilevabile d’ufficio, applicabile anche alla responsabilità da inadempimento contrattuale. Il fideiussore può opporla al creditore ai sensi dell’art. 1945 c.c., in via difensiva e non con azione risarcitoria autonoma, per ottenere la riduzione o l’esclusione della pretesa garantita, ove la condotta colposa del creditore abbia concorso alla produzione o all’aggravamento del pregiudizio.
Il Fatto
Una banca agiva in via monitoria nei confronti di una società e dei suoi fideiussori per il saldo debitore di conti correnti e aperture di credito. I fideiussori proponevano opposizione, ma il tribunale, revocato il decreto ingiuntivo, li condannava al pagamento in favore dell’istituto di credito. La Corte d’Appello rigettava il gravame. Avverso tale sentenza uno dei fideiussori proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’erronea qualificazione come tardiva dell’eccezione di inefficacia della fideiussione ex art. 1957 c.c. e l’erronea esclusione dell’operatività dell’art. 1227 c.c. in relazione alla condotta della banca, ascritta a concessione abusiva del credito.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, relativo alla decadenza ex art. 1957 c.c. Ha ribadito che l’estinzione della garanzia per decorso del termine semestrale costituisce un’eccezione in senso stretto, espressione di un interesse privato e disponibile, la cui operatività è subordinata alla tempestiva deduzione da parte del garante. Tale eccezione, pertanto, non è rilevabile d’ufficio e deve essere proposta nel primo atto difensivo utile. La Corte ha precisato che la rituale deduzione richiede un onere di allegazione specifica dei fatti costitutivi, non essendo sufficiente il mero richiamo alla norma: il fideiussore deve indicare compiutamente gli elementi di fatto dai quali desumere la decorrenza del termine. Quanto al dies a quo, esso va individuato nel momento di effettiva esigibilità del credito garantito, che per le obbligazioni a esecuzione periodica coincide con la scadenza delle singole prestazioni.
La Corte ha invece accolto il secondo motivo, affermando che l’art. 1227 c.c. esprime un principio di carattere generale, applicabile anche alla responsabilità da inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. Ne deriva che la condotta colposa del creditore può essere valutata quale concausa del pregiudizio, ove risulti contraria ai canoni di correttezza e buona fede. In tale prospettiva, la cosiddetta concessione abusiva di credito integra una violazione dei doveri di prudente gestione e di buona fede, che può ridondare in danno anche del fideiussore, il cui rischio viene indebitamente ampliato.
La Suprema Corte ha escluso che la rilevanza della condotta abusiva del creditore sia confinata alle sole azioni risarcitorie esercitabili dalla curatela fallimentare o dal debitore principale. Ha distinto l’azione volta al risarcimento del danno dalla possibilità di far valere detta condotta in via meramente difensiva. Ai sensi dell’art. 1945 c.c., il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, con esclusione di quelle personali: la condotta colposa del creditore, incidendo sulla genesi e sull’entità del credito, costituisce un fatto idoneo a ridurre o paralizzare la pretesa creditoria, che il fideiussore può far valere come eccezione difensiva e non come azione risarcitoria autonoma.
La Corte ha precisato che l’eccezione di concorso colposo del creditore non integra un’eccezione in senso proprio, ma una mera difesa, rilevabile d’ufficio dal giudice ove emerga dagli atti e dalle risultanze istruttorie. Il giudice di merito deve pertanto confrontarsi con tale profilo ogniqualvolta risulti dedotto o comunque emergente dagli atti. La corte territoriale ha errato sia nel ritenere che la concessione abusiva del credito fosse azionabile solo dalla curatela fallimentare, sia nel ritenere che l’art. 1227 c.c. operasse solo in materia di responsabilità aquiliana. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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