Deposito cartaceo del ricorso del pubblico ministero e improcedibilità per violazione dell’art. 196-quater disp. att. c.p.c. (Cass. civ. Sez. 2 n. 22926 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In base all’art. 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c., applicabile ai procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di Cassazione dal 1° gennaio 2023, il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori e del pubblico ministero avviene esclusivamente con modalità telematiche. Il deposito con modalità non telematiche, fuori dai casi eccezionali di cui al quarto comma della medesima disposizione, determina la improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c.. La deroga richiede un provvedimento autorizzativo del capo dell’ufficio giudiziario, da adottarsi quando sussiste una situazione di urgenza e i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. La nota ministeriale di indirizzo, che ha transitoriamente consentito il deposito cartaceo degli atti introduttivi del pubblico ministero, non può derogare alla previsione normativa e non è idonea a integrare l’autorizzazione richiesta dalla legge.
Il Fatto
La Procura Generale presso la Corte d’appello di Catanzaro ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi in favore del difensore di due imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, decreto emesso a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso in sede di legittimità nel processo penale presupposto.
La Corte territoriale ha rigettato l’opposizione, richiamando l’art. 106, comma 1, d.P.R. n. 115/2002 secondo una lettura costituzionalmente orientata e ritenendo l’inammissibilità non prevedibile ex ante. La Procura Generale ha quindi proposto ricorso per cassazione, depositandolo in forma cartacea il 9 marzo 2023.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l’art. 196-quater disp. att. c.p.c., introdotto dall’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 149/2022, impone il deposito degli atti processuali esclusivamente con modalità telematiche. La disposizione si applica anche al pubblico ministero e ai procedimenti già pendenti a tale data, ai sensi della modifica operata dall’art. 35, comma 3, lett. a), d.l. n. 13/2023.
La Corte ha quindi esaminato la portata della nota del Ministero della Giustizia del 1° marzo 2023, che aveva comunicato la temporanea impossibilità per il pubblico ministero di depositare gli atti introduttivi in via telematica. Tale atto, pur vincolante sul piano operativo per gli uffici giudiziari, è stato qualificato come atto di indirizzo tecnico-organizzativo privo di natura normativa e, come tale, insuscettibile di derogare alla disciplina legale del deposito telematico.
La Corte ha precisato che l’art. 196-quater, comma 4, disp. att. c.p.c. subordina il deposito cartaceo a una duplice condizione: la sussistenza di una situazione di urgenza e la certificazione del direttore generale per i servizi informativi automatizzati circa il malfunzionamento dei sistemi, nonché la previa autorizzazione del capo dell’ufficio giudiziario. Tale autorizzazione costituisce adempimento necessario e non può ritenersi surrogata dalla comunicazione ministeriale diretta ai potenziali destinatari della nota.
Pertanto, il ricorso, depositato in forma cartacea senza autorizzazione, è stato dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c. e dei precedenti giurisprudenziali richiamati (Sez. 1, ordinanza n. 10689 del 2023; Sezioni Unite, ordinanza n. 22074 del 2023). Nessuna pronuncia è stata adottata sulle spese, non avendo gli intimati svolto difese, ed è stata esclusa l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, risultando soccombente il Ministero.
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Nota della Redazione
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