Abusivo frazionamento del credito: il giudice deve comunque decidere nel merito se non è più possibile proporre domanda unitaria (Cass. civ. Sez. 1 n. 23405 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione dell’improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito presuppone l’accertamento, rilevabile d’ufficio previa instaurazione del contraddittorio, della natura unitaria del rapporto di durata, dell’iscrivibilità dei crediti nel medesimo ambito oggettivo di giudicato o della loro analogia causale, nonché dell’assenza di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata. L’interesse alla tutela frazionata non costituisce eccezione in senso stretto, ma questione processuale rilevabile d’ufficio dal giudice, il quale, ove intenda farne oggetto di rilievo, deve indicarla ai sensi dell’art. 183 c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c. Qualora non sia più possibile riproporre unitariamente la pretesa frazionata per l’intervenuta formazione del giudicato su una delle frazioni, il giudice deve comunque pronunciarsi nel merito sulla domanda proposta, valorizzando il comportamento processuale del creditore ai soli fini della regolazione delle spese, ai sensi degli artt. 88 e 92, primo comma, c.p.c.
Il Fatto
La società, titolare di un decreto ingiuntivo per il pagamento di interessi moratori relativi all’annualità 2014, vedeva opporsi dall’Azienda Sanitaria Locale l’abuso del processo per frazionamento del credito, avendo azionato pretese analoghe per diverse annualità in separati procedimenti monitori. Il Tribunale rigettava l’opposizione e confermava il decreto, ma la Corte d’Appello, riformando la decisione, riteneva integrato l’abuso dello strumento processuale. La Corte territoriale dichiarava improponibile la domanda, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la società alle spese di entrambi i gradi, ravvisando la natura parcellizzata di crediti maturati contestualmente e riconducibili a una relazione unitaria tra le parti.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza per avere applicato in modo estensivo e distorto il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 4090 del 2017, ritenendo abusivo il frazionamento di crediti che, pur riferiti a diverse annualità, derivavano da contratti autonomi e distinti. La Cassazione ritiene la censura fondata, richiamando il quadro nomofilattico di riferimento.
Le Sezioni Unite n. 4090 del 2017 hanno stabilito che le domande relative a diversi diritti di credito, ancorché riferite a un medesimo rapporto di durata, possono essere proposte in separati giudizi, salvo che le pretese siano iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o fondate sul medesimo fatto costitutivo. In tali casi, la tutela frazionata è ammissibile solo se il creditore alleghi e dimostri un interesse oggettivamente valutabile. La questione, tuttavia, non integra un’eccezione in senso stretto ed è rilevabile d’ufficio, previa segnalazione alle parti e garanzia del contraddittorio.
La Corte valorizza il successivo affinamento operato dalle Sezioni Unite n. 7299 del 2025, che introduce un distinguo dirimente: qualora non sia più possibile riproporre unitariamente la pretesa frazionata, per l’intervenuta formazione del giudicato su una delle frazioni, il giudice deve comunque pronunciarsi nel merito sulla domanda proposta. Il comportamento processuale del creditore può essere valutato solo ai fini della regolazione delle spese, ai sensi degli artt. 88 e 92, primo comma, c.p.c.
La Corte d’Appello di Salerno non si è attenuta a tali principi, avendo dichiarato l’improponibilità senza verificare la natura autonoma dei crediti derivanti da distinti contratti annuali, la sussistenza di un interesse oggettivamente apprezzabile alla tutela frazionata e la possibilità di una riproposizione unitaria della pretesa. La declaratoria è stata pronunciata in assenza dell’articolato accertamento richiesto e senza considerare la regola del 2025. Il primo motivo è accolto e il secondo assorbito, con cassazione con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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