L’atto di accertamento dell’inottemperanza non è costitutivo dell’effetto acquisitivo dell’area (TAR Valle d’Aosta n. 16 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione ha natura dichiarativa e non costitutiva: l’effetto acquisitivo dell’area al patrimonio comunale si verifica automaticamente ex lege al decorso del termine assegnato per adempiere, senza necessità di un provvedimento che lo costituisca. L’atto è tuttavia necessario ai fini dell’immissione in possesso e della trascrizione nei registri immobiliari. L’istanza di sanatoria presentata dopo la maturazione dell’effetto acquisitivo è tardiva e non può spiegare alcun effetto sospensivo sull’ordine demolitorio, ormai divenuto inefficace per l’avvenuta acquisizione. Il procedimento di accertamento dell’inottemperanza e quello di sanatoria correttamente si susseguono secondo i nessi logici di sviluppo procedimentale.
Il Fatto
Il Comune intimato aveva ordinato alla società ricorrente la rimozione di un rilevato in materiali di risulta collocato all’interno della propria area industriale. L’ordinanza era stata impugnata e il ricorso rigettato dal TAR con sentenza, avverso la quale pendeva appello. Nel termine assegnato per adempiere, la società non aveva presentato alcuna istanza di sanatoria.
Successivamente, la società presentava due richieste di permesso di costruire in sanatoria. Il Comune, premesso che l’esito del contenzioso era a sé favorevole, avvisava che l’eventuale accertamento dell’inottemperanza avrebbe comportato l’acquisizione gratuita dell’area e la reiezione delle istanze. Dopo il sopralluogo istruttorio, notificava l’atto di accertamento dell’inottemperanza e procedeva all’immissione in possesso dell’area. La società impugnava tali atti deducendo la commistione tra i due procedimenti, la violazione del contraddittorio e il difetto di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il primo motivo, rilevando che l’ordinanza demolitoria era divenuta valida e pienamente efficace dopo il rigetto del ricorso. La società aveva la possibilità di chiedere la sanatoria nel termine di 90 giorni assegnato con l’ordinanza, beneficiando della sospensione dell’efficacia del provvedimento demolitorio, ma non risultava aver esercitato tempestivamente tale facoltà.
La Corte ha precisato che alla data di presentazione delle istanze di sanatoria l’effetto acquisitivo si era già verificato, con la conseguenza che le istanze tardive non potevano spiegare alcun effetto sospensivo. Ha richiamato il principio per cui l’atto di accertamento dell’inottemperanza è necessario per l’immissione in possesso e la trascrizione ma non è costitutivo dell’effetto acquisitivo, che opera automaticamente.
Quanto alla lamentata commistione, il Collegio ha osservato che l’Amministrazione aveva correttamente trattato i due procedimenti nei rispettivi nessi logici: accertata l’inottemperanza, l’ordinamento fa conseguire l’inevitabile declaratoria di acquisizione, impedendo ogni ulteriore trasformazione dell’area. La mancata valutazione delle istanze di sanatoria risultava quindi giustificata dalla pregressa acquisizione.
Il Tribunale ha altresì respinto il secondo motivo, rilevando che la società non aveva allegato alcun oggettivo impedimento al sopralluogo e non aveva prodotto alcun concreto apporto istruttorio che il contestato modus operandi avrebbe impedito di acquisire. Quanto al terzo motivo, le discrasie nell’indicazione dei mappali sono state qualificate come mera irregolarità, priva di rilievo, considerato che il verbale di immissione in possesso individuava le aree “per la sola parte occupata dal rilevato”.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per mancata costituzione del Comune.
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Nota della Redazione
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