Accesso difensivo ai verbali e alle schede degli altri ufficiali non promossi (TAR Lazio n. 11075 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso documentale difensivo ex art. 24, comma 7, L. n. 241/1990, sussiste un interesse concreto, diretto e attuale alla ostensione dei verbali e delle schede motivazionali della procedura di avanzamento, anche con riferimento agli ufficiali collocati in posizione sovraordinata in graduatoria, quando la conoscenza della documentazione è finalizzata alla tutela dell’interesse sostanziale alla base dell’azione giudiziaria già proposta. La Pubblica amministrazione e il giudice amministrativo non devono effettuare ex ante una valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché tale apprezzamento compete solo all’autorità giudiziaria investita della questione di merito.
Il Fatto
Il ricorrente, un ufficiale della Marina militare con il grado di Capitano di fregata, ha impugnato la decisione della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi che aveva confermato il diniego parziale opposto dal Ministero della Difesa alla sua istanza di accesso. L’istanza era volta ad ottenere l’ostensione dei verbali e delle schede motivazionali relative agli altri ufficiali, giudicati idonei ma non promossi, collocati in posizione sovraordinata nella graduatoria di merito della procedura di avanzamento al grado di Capitano di vascello per l’anno 2024.
Il militare aveva già proposto un ricorso per l’annullamento della graduatoria, sostenendo di aver bisogno della documentazione per suffragare le proprie tesi difensive.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, richiamandosi al proprio precedente orientamento (TAR Lazio, sez. I bis, sent. 2 ottobre 2024, n. 17084, confermata da Cons. St., sez. II, sent. 25 febbraio 2025, n. 1645) e ai principi dell’Adunanza Plenaria n. 4 del 2021.
La Sezione ha ritenuto che la richiesta documentazione, riferita alla procedura di avanzamento, sia finalizzata alla tutela dell’interesse sostanziale alla base dell’azione giudiziaria già esercitata, integrando così la ricorrenza di un interesse concreto e diretto ad accedere ai sensi dell’art. 22 L. n. 241/1990. In particolare, ha precisato che l’interesse legittimante l’accesso documentale attiene esclusivamente alla conoscenza dei documenti e non già alla possibilità di ottenere una pronuncia favorevole nel giudizio di merito.
Il Collegio ha infine chiarito che né la Pubblica amministrazione né il giudice amministrativo possono compiere valutazioni ex ante sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività della documentazione richiesta nell’eventuale giudizio instaurato, essendo tale apprezzamento riservato esclusivamente al giudice del merito.
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Nota della Redazione
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