Detrazione dell’anzianità e controinteressato identificato nel provvedimento (TAR Lazio n. 11058 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di sospensione dal servizio adottato nei confronti del personale militare per la mancata vaccinazione contro il virus Sars-cov-2 è immediatamente lesivo e deve essere impugnato nel termine di decadenza, che decorre dalla sua notificazione e non dall’adozione degli atti conseguenti. L’atto che dispone la detrazione dell’anzianità di grado e che espressamente menziona un parigrado collocato in posizione migliore configura nei confronti di quest’ultimo un controinteressato in senso sostanziale, essendo la sua posizione nel ruolo direttamente dipendente dalla conservazione dell’atto impugnato. L’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso conseguono, rispettivamente, alla tardività della notifica e all’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del parigrado.
Il Fatto
Il ricorrente, un primo graduato dell’Esercito, impugnava gli atti con cui l’amministrazione aveva disposto la sua sospensione dal servizio per la mancata vaccinazione e la conseguente decurtazione dell’anzianità di grado. Nel provvedimento di detrazione l’amministrazione dava atto di aver collocato il militare dietro a un parigrado, che beneficiava direttamente dello spostamento in ruolo dell’odierno ricorrente. Questi contestava i provvedimenti e le direttive presupposte, lamentando la legittimità delle determinazioni adottate. Il Ministero della difesa eccepiva l’irricevibilità e l’inammissibilità dell’impugnativa per tardività e per mancata notifica al militare controinteressato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente rilevato che il provvedimento di sospensione dal servizio era stato notificato al ricorrente il 30.3.2022, mentre il ricorso era stato notificato solo l’11.4.2023. Il Collegio ha qualificato il provvedimento come immediatamente lesivo, poiché è con esso che l’amministrazione ha concretizzato la sospensione dal lavoro in applicazione della normativa emergenziale. La sua legittimità deve ritenersi ormai consolidata per il decorso del termine di decadenza di impugnazione, rendendo quindi la relativa censura irricevibile. La Corte ha inoltre richiamato i propri precedenti di segno favorevole all’amministrazione, citando la sentenza della stessa sezione n. 7011 del 2026.
Quanto al provvedimento di detrazione dell’anzianità, il Collegio ha rilevato che l’atto impugnato indica espressamente un militare che trae un vantaggio diretto dalla conservazione dell’atto. L’individuazione del soggetto controinteressato deriva dalla compresenza di un elemento formale, quale la sua indicazione nominativa nel provvedimento, e di un elemento sostanziale, quale l’interesse alla conservazione del provvedimento impugnato. La migliore posizione in ruolo costituisce un beneficio concreto.
Il TAR ha precisato che la posizione di controinteresse non può essere esclusa per la mancanza di vantaggi concreti, poiché l’anzianità di grado determina il livello gerarchico del militare e influisce sull’attribuzione di incarichi e sugli avanzamenti di carriera. Il ricorrente non aveva notificato il ricorso al controinteressato, di cui l’atto impugnato dava espressamente conto; ne deriva l’inammissibilità dell’impugnativa per violazione dell’art. 41 c.p.a., come richiamato in motivazione.
La particolare natura della vicenda ha infine giustificato la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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