Ottemperanza al giudicato: l’inerzia del Ministero dopo 120 giorni integra inottemperanza e legittima il commissario ad acta (TAR Lazio n. 11038 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’amministrazione con un comportamento omissivo. L’amministrazione è sempre tenuta ad eseguire il giudicato, senza poter invocare ragioni di ordine pubblico, opportunità amministrativa o difficoltà pratica, non avendo discrezionalità sull’an e sul quando, ma al più sul quomodo. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’inerzia dell’amministrazione integra gli estremi della inottemperanza, legittimando l’accoglimento del ricorso e la nomina di un commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma la declaratoria del diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione del beneficio con una provvista di euro 500,00 per l’anno di servizio prestato.
Nonostante il passaggio in giudicato della sentenza, ritualmente notificata, il Ministero non aveva dato esecuzione alle statuizioni. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a conformarsi al dictum giudiziale e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, essendo stato ritualmente notificato e sussistendo la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito, ha accertato che il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era decorso senza che l’Amministrazione avesse provveduto, né avesse eccepito l’avvenuto adempimento o fornito giustificazioni per l’inerzia.
Richiamando la giurisprudenza consolidata, il Collegio ha precisato che l’inerzia dell’Amministrazione, costituitasi con formula di stile, integra gli estremi della inottemperanza, citando Cons. Stato, Ad. Plen., 10 aprile 2012, n. 2 e Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 658 del 9 febbraio 2015. L’obbligo di eseguire il giudicato non ammette deroghe, essendo l’amministrazione priva di discrezionalità sull’an e sul quando, e solo limitatamente sul quomodo.
Alla luce della mancata esecuzione, il TAR ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero di dare esecuzione alla sentenza nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione, e ha nominato sin da ora il Direttore generale della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, affinché provveda in sostituzione dell’Amministrazione in caso di ulteriore inerzia.
Il Collegio ha inoltre disposto l’invio del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero, evidenziando la persistente criticità dell’inerzia amministrativa nei numerosi giudizi seriali relativi al bonus docenti. Le spese sono state liquidate in euro 800,00, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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