L’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione del giudicato legittima la nomina del commissario ad acta (TAR Lazio n. 10987 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la sentenza passata in giudicato che riconosce il diritto del ricorrente al beneficio della Carta del docente costituisce titolo esecutivo la cui esecuzione è doverosa per l’Amministrazione. L’inerzia di quest’ultima, che non fornisca chiarimenti o indicazioni in ordine alla corretta esecuzione del dictum giurisdizionale, comporta l’accoglimento del ricorso e la condanna all’ottemperanza nel termine di sessanta giorni. In caso di infruttuoso decorso del termine, il giudice amministrativo nomina fin da ora un commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, affinché provveda in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, una sentenza passata in giudicato che dichiarava il suo diritto a usufruire della Carta del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito di attivare il beneficio con accreditamento della somma di euro 2.500,00 oltre interessi e rivalutazione.
Ritenendo che l’Amministrazione non avesse dato esecuzione alle statuizioni di condanna, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, deducendo l’inadempimento del Ministero. L’Amministrazione resistente si è costituita solo formalmente, senza fornire chiarimenti in ordine alla corretta esecuzione della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, rilevando che la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è regolarmente passata in giudicato ed è stata notificata nelle forme prescritte dalla legge all’Amministrazione, risultando decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003. Ha altresì affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm..
Nel merito, il Collegio ha rilevato che, a fronte dell’allegato inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla corretta esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza. Tale comportamento, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore, richiamata da Cass. 13533/2001, determina il fondatezza della pretesa della ricorrente.
La Corte ha precisato che i presupposti del diritto riconosciuto dal giudice del lavoro non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato, dovendo invece limitarsi il giudice amministrativo a verificare l’esecuzione dello stesso. Dall’inadempimento accertato è derivata la condanna dell’Amministrazione a ottemperare alla citata decisione nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.
Per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, il TAR ha nominato fin da ora quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e senza compenso, affinché provveda a dare esecuzione alla sentenza nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in euro 800,00, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.