Abilitazione scientifica, scarsa attinenza delle pubblicazioni al settore concorsuale (TAR Lazio n. 10961 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito della procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, il giudizio di non attinenza delle pubblicazioni presentate rispetto alla declaratoria del settore concorsuale, se adeguatamente motivato con l’indicazione specifica dei lavori ritenuti non pertinenti e delle ragioni di tale valutazione, non è illegittimo. Il riferimento dell’art. 4, co. 1, lett. a), del d.m. n. 120/2016 alle “tematiche” interdisciplinari pertinenti non consente di ritenere attinenti al settore interi macro-ambiti scientifici (quali zoologia, biochimica o biologia molecolare), ma impone una valutazione dell’oggetto specifico di ciascun lavoro in rapporto al settore per cui è richiesta l’abilitazione. La circostanza che un settore impieghi tecniche proprie di altra branca scientifica non attesta di per sé l’esistenza di una pertinenza interdisciplinare. La scarsa attinenza della produzione scientifica costituisce fattore autonomamente impediente all’abilitazione, rendendo improcedibile, per carenza d’interesse, l’esame delle ulteriori censure relative ad altri profili di valutazione.
Il Fatto
La ricorrente, dopo la partecipazione alla procedura per l’abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 05/C1 (Ecologia), era risultata non abilitata per la scarsa attinenza della produzione scientifica alle tematiche del settore. A seguito dell’annullamento del primo giudizio negativo, disposto dal TAR con sentenza del 2023 per difetto di motivazione, una nuova commissione, insediatasi nel novembre 2023, aveva confermato l’esito negativo. La ricorrente impugnava tale nuovo giudizio, deducendo illogicità, travisamento dei fatti e nuovo difetto di motivazione, sostenendo che i suoi studi sui microrganismi e l’uso di tecniche di biologia molecolare rientrassero nella declaratoria del settore ecologico.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente qualificato l’azione come impugnazione autonoma e non come giudizio di ottemperanza, valorizzando il contenuto sostanziale della domanda e la volontà dell’interessata di esercitare l’azione di annullamento. Anche a volerla considerare ottemperanza, il Collegio ha escluso profili di violazione o elusione del giudicato.
Nel merito, la sentenza richiama la declaratoria del settore 05/C1 di cui all’allegato B del d.m. n. 855/2015, che definisce l’ecologia come lo studio delle relazioni degli organismi con l’ambiente e degli ecosistemi, includendovi i cicli biogeochimici e il ruolo dei microrganismi. La Corte osserva che i giudizi individuali della commissione contengono una chiara indicazione dei lavori ritenuti attinenti e delle ragioni della non attinenza di altri, integrando così un profilo differenziale rispetto ai giudizi annullati.
Viene respinta la tesi della ricorrente secondo cui zoologia, anatomia comparata, biochimica e biologia molecolare sarebbero materie “pertinenti” all’ecologia: l’art. 4, co. 1, lett. a), d.m. n. 120/2016 richiama le tematiche interdisciplinari, non interi macro-ambiti scientifici. La valutazione deve quindi essere condotta sull’oggetto specifico di ciascuna pubblicazione. Le affermazioni della ricorrente sui cicli biogeochimici sono considerate mere petizioni di principio, prive di giustificazione scientifica, mentre l’uso di tecniche di biologia molecolare è ritenuto fisiologico e non attestante interdisciplinarietà.
Il Tribunale conclude che i giudizi espressi dai commissari, seppur sintetici, sono esenti da errori di fatto e aporie logiche e giustificano la valutazione negativa. La scarsa attinenza della produzione scientifica, quale requisito autonomamente impediente, rende improcedibile la censura sulla posizione autorale. Il ricorso è accolto solo in parte, con condanna alle spese della ricorrente.
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Nota della Redazione
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