Il principio del paese d’origine vieta il contributo AGCOM ai prestatori non stabiliti in Italia (TAR Lazio n. 10897 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 3, par. 2, della direttiva 2000/31/CE, nel fissare il principio del paese d’origine, osta a provvedimenti nazionali di carattere generale e astratto che impongono al fornitore di un servizio della società dell’informazione stabilito in un altro Stato membro obblighi di iscrizione in un registro, di trasmissione di informazioni sulla propria organizzazione e situazione economica, nonché un obbligo di versare un contributo economico, oltre all’applicazione di sanzioni in caso di inadempimento. Tale principio si applica anche ai contributi dichiaratamente finalizzati a garantire l’attuazione del regolamento 2019/1150. La natura tributaria del contributo non ne sottrae la disciplina all’ambito applicativo della direttiva, poiché la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha chiaramente ritenuto la misura estranea all’ambito fiscale. Ne consegue l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare la norma interna contrastante, quale l’art. 1, comma 517, della legge n. 178/2020, nella parte in cui include tra i soggetti obbligati i fornitori di servizi di intermediazione online e motori di ricerca che offrono servizi in Italia anche se non stabiliti in Italia.
Il Fatto
Google Ireland Limited, prestatore di servizi di intermediazione online e motore di ricerca online non stabilito in Italia, ha impugnato la delibera AGCOM n. 478/24/CONS del 26 novembre 2024 e la delibera n. 27/25/CONS del 22 gennaio 2025, con le quali l’Autorità ha disciplinato misura e modalità di versamento del contributo per l’anno 2025 dovuto dai soggetti operanti in tale settore, anche se non stabiliti in Italia. La ricorrente ha articolato sette motivi di censura, deducendo in via prioritaria la violazione del principio del paese d’origine di cui all’art. 3, par. 2, della direttiva 2000/31/CE, e ha chiesto l’accertamento della non debenza del contributo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse sollevata dall’AGCOM, che aveva dichiarato di voler prestare acquiescenza alle pronunce del TAR Lazio nn. 5483, 5834, 5835 e 5836 del 2025, attesa l’opposizione della ricorrente e la mancata formalizzazione della dedotta acquiescenza.
Nel merito, il Collegio ha applicato i principi affermati dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 8696 del 31 ottobre 2024 e dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea con la sentenza 30 maggio 2024 nelle cause riunite C-664/22 e C-666/22. La Corte ha reputato integrata la violazione dell’art. 3, parr. 2 e 4, della direttiva 2000/31/CE dai provvedimenti nazionali che impongono al fornitore stabilito in altro Stato membro obblighi di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione, di trasmissione dell’informativa economica di sistema e di versamento di un contributo economico, precisando che la finalità di attuazione del regolamento 2019/1150 non incide sulla loro inapplicabilità a siffatto prestatore.
Il Collegio ha, inoltre, disatteso la tesi dell’Autorità incentrata sulla natura tributaria del contributo, rilevando come la Corte di giustizia abbia chiaramente ritenuto la misura non fiscale, atteso che, diversamente opinando, il parametro applicato sarebbe stato non conferente.
Il TAR ha accolto il ricorso, assorbendo gli ulteriori motivi, e ha annullato le delibere impugnate previa disapplicazione dell’art. 1, comma 517, della legge n. 178/2020 nella parte in cui estende l’obbligo contributivo ai fornitori non stabiliti in Italia, accertando la non debenza del contributo per l’anno 2025. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della complessità delle questioni.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.