Il servizio militare di leva va valutato come servizio di istituto anche se non prestato in costanza di impiego (TAR Lazio n. 10778 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010, interpretato conformemente all’art. 52 della Costituzione, impone di attribuire al servizio militare di leva e ai servizi ad esso equiparati uguale valore in tutte le procedure selettive pubbliche, a prescindere dalla circostanza che tali servizi siano stati prestati in costanza o meno di un rapporto di impiego. Il secondo comma dell’art. 2050 costituisce specificazione, e non deroga, del primo comma, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Ne consegue che la tabella di valutazione dei titoli per le graduatorie del personale ATA non può riservare un punteggio deteriore al servizio militare non prestato in costanza di nomina, dovendo l’Amministrazione riconoscere il punteggio previsto per il servizio prestato in costanza di impiego.
Il Fatto
Un gruppo di candidati, che avevano prestato servizio militare obbligatorio o servizio civile sostitutivo dopo aver conseguito il titolo di accesso ma prima di ricevere una nomina scolastica, ha impugnato il decreto ministeriale di aggiornamento delle graduatorie di terza fascia del personale ATA per il triennio 2024-2027. La censura riguardava l’allegato A del decreto, che attribuiva al servizio militare di leva “non prestato in costanza di rapporto di impiego” un punteggio notevolmente inferiore (0,05 punti per mese) rispetto a quello riconosciuto per il servizio prestato in costanza di nomina (0,50 punti per mese). Tale differenziazione, secondo i ricorrenti, avrebbe determinato un ingiustificato trattamento deteriore in sede di collocazione in graduatoria.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente dichiarato improcedibile il ricorso nei confronti di uno dei ricorrenti, per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., desumendone la carenza di interesse da elementi univoci successivi alla proposizione del gravame.
Nel merito, il Collegio ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale già espresso dal Consiglio di Stato n. 3423/2022 e dalla stessa Sezione con la sentenza n. 9082/2025, secondo cui dall’art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010, in lettura conforme all’art. 52 Cost., deriva il principio per cui al servizio di leva deve essere attribuito uguale valore in tutte le procedure selettive pubbliche, indipendentemente dalla pendenza di un rapporto di impiego.
La Corte ha evidenziato che il secondo comma dell’art. 2050 non si pone in contrapposizione al primo comma, ma ne costituisce specificazione: l’inciso “anche” conferma che i servizi di leva svolti in costanza di rapporto di lavoro sono valutabili, senza che ciò escluda quelli prestati al di fuori di tale contesto. Una lettura contrappositiva sarebbe testualmente illogica e contrasterebbe con la finalità della norma, coerente con il principio costituzionale per cui chi è chiamato al servizio obbligatorio nell’interesse della Nazione non deve subire la perdita dell’utile valutazione di esso a fini concorsuali, come confermato dalla Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 5679/2020.
Alla luce di tali argomentazioni, il ricorso è stato accolto e l’atto impugnato annullato in parte qua, con l’obbligo conformative per l’Amministrazione di riconoscere ai ricorrenti il punteggio superiore previsto per il servizio militare prestato in costanza di impiego. Tale obbligo è stato esteso anche ai futuri aggiornamenti delle graduatorie. La presenza di contrasti giurisprudenziali e l’ambiguità del dato normativo hanno infine giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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