L’annotazione ANAC per risoluzione contrattuale non richiede il bilanciamento con la storia professionale dell’operatore (TAR Lazio n. 10683 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di annotazione dell’ANAC nel Casellario Informatico dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, non costituisce espressione di discrezionalità amministrativa in senso proprio, bensì di una funzione di pubblicità-notizia a carattere ricognitivo. L’Autorità è tenuta ad apprezzare la non manifesta infondatezza dei fatti segnalati e la conferenza della notizia, ma non può sostituirsi al giudice competente nella valutazione di merito dell’inadempimento. La risoluzione contrattuale disposta da una stazione appaltante costituisce ipotesi tipica di annotazione, con attenuazione dell’obbligo motivazionale sull’utilità della notizia. L’annotazione non determina alcun automatismo escludente e non richiede un bilanciamento con la complessiva storia professionale dell’operatore, la cui valutazione spetta alle singole stazioni appaltanti.
Il Fatto
Una società, aggiudicataria di un appalto per la messa in sicurezza dei soffitti di istituti scolastici comunali, non si presentava alle due convocazioni per la consegna dei lavori, senza addurre formale giustificazione. Il Comune disponeva la risoluzione del contratto e segnalava la vicenda all’ANAC, che avviava il procedimento per l’annotazione al Casellario Informatico. Nonostante le memorie difensive dell’operatore, l’Autorità adottava il provvedimento di annotazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Quanto al primo motivo, il Collegio ha escluso che la fattispecie presentasse i «evidenti elementi di straordinarietà» idonei ad imporre un più penetrante scrutinio motivazionale. Il ritardo della stazione appaltante nella stipulazione e nella consegna, pur rilevante sul piano procedurale, non giustificava la mancata presentazione dell’operatore, che aveva sottoscritto il contratto senza riserve ed era stato espressamente avvisato delle conseguenze dell’assenza alla seconda convocazione.
Le note del Ministero della Cultura, che precludevano l’intervento su due dei quattro edifici, non integravano una sopravvenuta impossibilità, non escludendo l’esecuzione sui restanti immobili né essendo stata formalmente eccepita. Analogamente, le difficoltà di reperimento dei materiali, pur note nel contesto emergenziale, non costituivano causa di forza maggiore, potendo l’operatore attivare istanza di revisione prezzi o comunicare formalmente le ragioni ostative.
Con riferimento al curriculum dell’impresa, il TAR ha precisato che il Casellario Informatico non è un registro basato su un bilanciamento complessivo dell’operato dell’operatore: si tratta di uno strumento di pubblicità-notizia finalizzato a segnalare eventi specifici. La valutazione della notizia nel contesto della storia professionale spetta alle stazioni appaltanti in sede di future procedure, non all’ANAC.
In ordine al secondo motivo, concernente la violazione del principio di proporzionalità, il Collegio ha richiamato l’orientamento per cui la valutazione della concreta rilevanza dell’informazione è riservata all’amministrazione procedente. L’annotazione non produce automatismi espulsivi, come statuito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 16 del 2020, e l’eventuale esclusione resta subordinata ad un autonomo e motivato giudizio della singola stazione appaltante.
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Nota della Redazione
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